La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10511 del 3 giugno 2020 chiarisce termini e limiti entro cui la cancelleria fallimentare sia tenuta a notificare il ricorso per la dichiarazione di fallimento.
Lunedi 8 Giugno 2020 |
Normativa di riferimento: art. 15 terzo co. L.F.: “Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore... L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona... presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale”.
Il caso: La società M. srl in liquidazione ricorre per revocazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 391 bis e 395, numero 4, c.p.c., nei confronti di Fallimento M. S.r.l. in liquidazione nonché I.S.P.F. S.p.A., contro l'ordinanza di questa Corte del 6 novembre 2017, dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso avverso sentenza della Corte d'appello di Roma di rigetto del reclamo alla sentenza di fallimento.
In particolare, per la società ricorrente:
a) l'articolo 15 della legge fallimentare non si applicherebbe alle società cancellate, quale M. S.r.l. in liquidazione;
b) anche ad ammettere l'applicabilità alle società cancellate del congegno previsto da detta norma, la notificazione sarebbe stata in ogni caso viziata perché, dopo un primo tentativo, preceduto dalla fase destinata a svolgersi a cura della cancelleria, mediante notificazione via pec, era stato effettuato un secondo tentativo, su ordine di rinnovazione disposto dal giudice, perfezionatosi mediante deposito nella casa comunale, senza, tuttavia, che tale notificazione in rinnovazione fosse stata preceduta dalla notificazione via pec da parte della cancelleria.
La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ribadisce sul punto quanto segue:
il decreto legge numero 179 del 2012, come convertito, intervenuto sul citato articolo 15, ha attenuato il meccanismo che in precedenza faceva gravare sull'istante l'onere di instaurazione del contraddittorio, ponendolo, in prima battuta, a carico dell'ufficio giudiziario, dovendo la cancelleria notificare il ricorso e decreto all'indirizzo di posta certificata del debitore «risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti»;
il compito della cancelleria, con riguardo alla notificazione, però qui cessa: la norma, difatti, fa discendere dall'impossibilità ed anche dal mero insuccesso della notificazione via pec il concretizzarsi, ormai definitivo, a carico del creditore istante, sia pure soltanto in seconda battuta, dell'onere degli adempimenti finalizzati all'instaurazione del contraddittorio, attraverso una formalità, a fini garantistici, particolarmente rigorosa, quale l'esecuzione della notificazione esclusivamente di persona (e non a mezzo del servizio postale) e solo in subordine è previsto il deposito dell'atto nella casa comunale;
il dato letterale dell'art. 15 L.F.non consente di ritenere che Corte di Cassazione - copia non ufficiale il congegno debba regredire alla fase in cui la notificazione è affidata alla cancelleria.
La Corte quindi sancisce il seguente principio di diritto: «In materia di notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'articolo 15 della legge fallimentare, una volta che la notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l'onere della notificazione ricade definitivamente sul ricorrente, sicché, ove sia stata disposta la rinnovazione della notificazione da questi eseguita, essa è effettuata a cura del ricorrente medesimo, senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore».
Cassazione civile ordinanza n.10511/2020