Con l’ordinanza 10700/2022, pubblicata il 4 aprile 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alle modalità di notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione innanzi al Giudice Delegato ad una società cancellata dal registro delle imprese.
Martedi 26 Aprile 2022 |
IL CASO: Il titolare di un’impresa individuale proponeva reclamo contro la sentenza con la quale il Tribunale ne aveva dichiarato il fallimento, deducendo, fra i motivi, la nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza essendo stata eseguita a norma del terzo comma dell’art. 15 della legge fallimentare e cioè, in prima battuta, a mezzo di posta elettronica certificata (pec), successivamente presso la sede legale dell'impresa ed infine con il deposito presso la casa comunale del luogo della sede legale.
Secondo il reclamante, la notifica, invece, andava eseguita, come era stato prescritto, alla persona fisica a mezzo della polizia giudiziaria, nel caso di notifica negativa a mezzo pec.
La sentenza del Tribunale veniva confermata dalla Corte di Appello la quale, nel rigettare il reclamo, riteneva valida la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza eseguita con le modalità previste dal predetto terzo comma dell’art. 15 della legge fallimentare in quanto le prescrizioni relative alla notifica a mezzo polizia giudiziaria riguardavano il solo Pubblico Ministero e non anche il creditore istante.
Pertanto, della questione veniva investita la Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dal fallito il quale deduceva, fra i motivi, la violazione e la falsa applicazione del terzo comma dell’art. 15 della legge fallimentare per aver la Corte territoriale ritenuto, erroneamente, applicabile la suddetta norma all'impresa debitrice che era cessata, essendosi cancellata dal registro delle imprese, senza tener conto del fatto che, una volta avvenuta la cancellazione, la ditta non aveva nessun obbligo di mantenere attivo l'indirizzo pec e la validità della notifica presso la casa comunale era subordinata solo all'attualità dell'iscrizione presso il registro delle imprese, nonché la violazione della predetta norma, con riferimento agli art. 24 e 111 della Costituzione per violazione del diritto di difesa, non potendosi presumere una rinuncia tacita al relativo diritto.
LA DECISIONE: La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale anche nel caso di società cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato ai sensi del terzo comma dell’art. 15 della legge fallimentare all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata che è stato comunicato, in precedenza al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile - per qualsiasi ragione - la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese ed, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede (Cass.n. 3443/20; n. 17946/17; n. 25710/2017).
Il diritto di difesa del debitore, hanno osservato gli Ermellini, è adeguatamente garantito dal predisposto duplice meccanismo di ricerca, tenuto conto che “l'imprenditore è obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC, e che anche la sede legale dell'impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell'apposito registro, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, così da rendere conoscibili ai terzi, nell'interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l'impresa medesima”.
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