Con l'ordinanza n. 12549 del 29 aprile 2022 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla configurabilità o meno di una responsabilità a carico del Comune in caso di infortunio di un bambino all'interno di un parco giochi.
Venerdi 22 Aprile 2022 |
Il caso: Tizio e Caia, quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore, Mevia, convenivano avanti al Tribunale il Comune X perche' fosse condannato a risarcire i danni subiti dalla figlia, a causa della caduta da un gioco, esistente all'interno di un parco comunale, sul quale risultava presente una sostanza oleosa, che impediva una presa adeguata dello stesso.
L'adito Tribunale rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo il Comune esente da ogni responsabilita' per l'accaduto, da ascrivere, invece, agli adulti che avrebbero dovuto vigilare sulla minore; il gravame proposto dall'attore soccombente veniva rigettato dal giudice di appello, innanzi al quale interveniva Mevia, divenuta "medio tempore" maggiorenne.
Tizio e Caia ricorrono in Cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2051 c.c., e cio' "per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che il sinistro fosse attribuibile alla condotta della bambina o degli adulti che la accompagnavano”.
La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, rileva quanto segue:
- le doglianze del ricorso non si confrontano adeguatamente con la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, che ha dato seguito al principio affermato da questa Corte, secondo cui:
"l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi - a meno che non risulti provato che le stesse erano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto" - non si connota, di per se', "per una particolare pericolosita', se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti", i quali, "in un parco giochi", devono "avere ben presenti i rischi che cio' comporta, non potendo poi invocare come fonte dell'altrui responsabilita', una volta che la caduta dannosa si e' verificata, l'esistenza di una situazione di pericolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare".