Patrocinio a spese dello Stato: non applicabile la prescrizione presuntiva

Patrocinio a spese dello Stato: non applicabile la prescrizione presuntiva
Giovedi 21 Novembre 2019

Con l’ordinanza n. 29543/2019, pubblicata il 14 novembre 2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’applicazione o meno della prescrizione presuntiva alla liquidazione dei compensi dell’avvocato nel caso in cui il suo assistito sia stato ammesso al gratuito patrocinio, affermando il seguente principio di diritto: “ In caso di crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva”.

IL CASO: La vicenda sottoposta all’esame dei giudici della Cassazione trae origine dal rigetto della domanda di liquidazione dei compensi depositata da un avvocato che aveva difeso un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato innanzi al Tribunale.

La domanda di liquidazione del legale veniva rigettata e avverso il provvedimento di rigetto quest’ultimo proponeva opposizione. Il provvedimento impugnato veniva confermato dal Tribunale, il quale rilevava d’ufficio la prescrizione presuntiva del credito azionato.

Pertanto, avverso l’ordinanza di rigetto, il legale interponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2938 e 2956 del codice civile, nonché dell’art. 2697 del codice civile e dell’art. 82 del DPR n. 115/2002 e la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 112 c.p.c.

Il legale ricorrente rilevava l’erroneità della decisione impugnata, essendo la prescrizione presuntiva del credito un eccezione in senso stretto e quindi rilevabile solo dalla parte convenuta e che la ratio delle prescrizioni presuntive risiede nel fatto che in alcuni rapporti quotidiani il pagamento avviene nell’immediato e non si estende alle obbligazioni dello Stato che, anche se non vi è un contratto in forma scritta, sono assoggettate a determinate formalità, anche relativamente alla fase del pagamento.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, gli Ermellini nell’affermare il suddetto principio di diritto hanno accolto il ricorso con rinvio al Tribunale in persona di diverso magistrato ed evidenziato che:

  1. come affermato dalla consolidata giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, anche le prescrizioni presuntive non possono essere rilevate d’ufficio dal giudice e che l’eccezione deve essere specifica, non potendosi a tal fine estendere l’eccezione di prescrizione estintiva alla diversa ipotesi della prescrizione presuntiva;

  2. il debitore, in questo caso lo Stato, anche se non è parte nel procedimento di liquidazione, può eccepire la prescrizione presuntiva nella successiva fase dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione, una volta che lo stesso sia portato a conoscenza del debitore per l’esecuzione;

  3. l’istituto della prescrizione presuntiva è inapplicabile nei casi in cui il credito sia vantato nei confronti di un’amministrazione dello Stato e più precisamente nei confronti di un Ministero;

  4. la presunzione di pagamento prevista dagli articoli 2954, 2955 e 2956 del codice civile non opera tutte le volte in cui il diritto per il quale si chiede il pagamento scaturisce da un contratto stipulato per iscritto. Infatti essa va applicata solo nei soli rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento di solito avviene senza dilazione né rilascio di quietanza scritta;

  5. nel caso di gratuito patrocinio, essendo il credito vantato nei confronti del Ministero, sottoposto all’applicazione delle regole della contabilità pubblica di cui all’art. 55 del r.d. n. 2440 del 1923 e del regolamento di contabilità di cui al r.d. n. 827 del 1924, e quindi è necessario che i pagamenti siano sottoposti ad un rigido formalismo, ciò costituisce elemento idoneo ad escludere l’invocabilità della prescrizione presuntiva.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.29543/2019

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