Il giudice, nell'ambito del suo potere officioso, può verificare se agli atti del processo esiste un'altra procura alle liti che rende superflua la rinnovazione della procura viziata, sostituendosi alla stessa.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 29802 del 18/11/2019.
Mercoledi 20 Novembre 2019 |
Il caso: R.A. proponeva opposizione avverso un atto di precetto notificatogli dalla ex moglie A.C. per il pagamento di oneri di mantenimento, sostenendo che l'importo dovuto fosse diverso da quello intimato; il Tribunale rigettava l'opposizione e R.A. appellava la decisione; la ex moglie si costituiva con una comparsa di costituzione depositata in formato cartaceo alla quale accedeva una procura non validamente sottoscritta dalla parte.
La Corte d'appello, pronunciandosi sulla specifica eccezione difensiva formulata dall'appellante, riteneva che il difetto di procura non fosse idoneo ad invalidare l'atto, redatto dal difensore comunque in forza di un mandato alle liti conferito a margine dell'atto di precetto e comprensivo del potere di attuare tutte le attività necessarie per la soddisfazione del credito, compresa l'attività difensiva negli eventuali giudizi di opposizione, anche in grado d'appello.
R.A. ricorre in Cassazione, e preliminarmente eccepisce nuovamente la invalidità della procura in forza della quale la ex moglie si è costituita nel giudizio di appello.
In particolare, il ricorrente si duole della circostanza che la corte territoriale abbia dato d'ufficio rilievo alla procura esistente sul precetto, in presenza dell'eccezione di mancanza della sottoscrizione della procura sulla comparsa di costituzione in appello.
Per la Suprema Corte la doglianza è infondata: infatti
a) il nuovo tenore dell'art. 182 cod. proc. civ., applicabile al presente giudizio ratione temporis, prevede che il giudice, quando rileva un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa;
b) nell'ambito di tale potere officioso deve ritenersi compreso, a maggior ragione, quello di verificare se agli atti del processo esista un'altra procura alle liti che, essendo stata resa anche per il grado che si sta celebrando, rende superflua la rinnovazione della procura viziata, sostituendosi alla stessa;
c) va quindi affermato il seguente principio di diritto: "Ai sensi dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. - nella versione introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 - nell'ambito dei poteri officiosi assegnati al giudice al fine di consentire la sanatoria dei vizi afferenti alla procura alle liti appositamente rilasciata per il giudizio in corso rientra anche quello di verificare d'ufficio se agli atti del processo risulti l'esistenza di un altro mandato difensivo conferito anche per il grado che si sta celebrando, così da rendere superflua la rinnovazione della procura viziata"
Cassazione civile ordinanza n.29802/2019