Con l'ordinanza n. 24937/2019 la Cassazione ribadisce il principio per cui l'affidamento condiviso non implica necessariamente che il minore debba trascorrere pari tempo con entrambi i genitori.
Mercoledi 20 Novembre 2019 |
Il caso: La Corte d'Appello di Venezia, in parziale accoglimento del reclamo proposto da T. ed in parziale riforma del decreto del Tribunale di Rovigo, riduceva ad Euro 500,00 il contributo mensile dovuto dal reclamante per il mantenimento del figlio minore, confermando le statuizioni del giudice di primo grado concernenti l'iscrizione del bambino a scuola e l'esercizio del diritto di visita.
La Corte rigettava altresì l'istanza del padre di ampliamento del diritto di visita, in quanto il regime dallo stesso proposto (due pernottamenti infrasettimanali nelle settimane in cui non gli compete il week end e due pomeriggi, uno con pernotto ed uno fino alle 21 nelle settimane in cui gli compete il week end, oltre a tutti i pomeriggi fino alle 16) sarebbe stato estremamente articolato e frammentario, disfunzionale rispetto alla esigenze di stabilita' e serenita' che devono connotare la quotidianita' del minore.
T. ricorre in Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla violazione del principio di bigenitorialita' espresso dalla L. n. 54 del 2006, dell'articolo 337 octies sull'ascolto del minore, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con L. n. 176 del 1991 e della Carta di Nizza del 2000.
Lamenta il ricorrente che nonostante si sia in presenza di un affido condiviso, la contrazione del periodo di visita del padre maschera un affido esclusivo di fatto, potendo il padre trascorrere con il minore solo quattro giorni al mese e due pomeriggi con pernottamento.
Per il ricorrente la Corte d'appello aveva erroneamente considerato come elemento di disturbo alla quiete del minore il mantenimento di una significativa relazione padre/figlio, mentre, al contrario, la Corte aveva leso il diritto alla sua serenita' familiare, alla sua relazione affettiva con il figlio.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, in materia di affidamento dei figli minori ribadisce quanto segue:
a) la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore;
b) attiene al potere del giudice di merito stabilire le concrete modalita' di esercizio del diritto di visita, che non sono sindacabili nelle loro specifiche articolazioni nel giudizio di legittimita'; e' invece possibile sollevare censure solo allorchè il giudice di merito si sia ispirato, nel disciplinare le frequentazioni del genitore non convivente con il minore, a criteri diversi da quello fondamentale previsto dall'articolo 155 c.c. dell'esclusivo interesse del minore;
c) nel caso in esame, l'ampliamento dell'esercizio del diritto di visita proposto dal padre, per il giudici di merito darebbe luogo ad un regime estremamente articolato e frammentato, non funzionale alle esigenze di stabilita' e serenita' che devono necessariamente connotare la quotidianita' del minore, argomentazione che soddisfa "il minimo costituzionale" richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo i principi della sentenza del Supremo Collegio n. 8053/2014.