Con l’ordinanza n. 29729/2019, pubblicata il 15 novembre 2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’ammissibilità o meno da parte del debitore di eccepire la nullità della notifica del decreto ingiuntivo con l’opposizione al precetto o con l’opposizione all’esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., affermando il seguente principio di diritto: “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l’inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all’esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell’opposizione al decreto - ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. e, ricorrendone le condizioni, dell’art 650 cod. proc. civ. - la cognizione di ogni questione attinente all’eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio”.
IL CASO: La vicenda esaminata dai giudici di Piazza Cavour trae origine dall’opposizione promossa da un debitore al precetto notificato da un istituto bancario in virtù di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini di legge.
Con l’opposizione al precetto, l’intimato deduceva una serie di vizi del titolo esecutivo fra i quali l’invalidità della notifica. L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di gravame interposto dal debitore.
Pertanto, quest’ultimo interponeva ricorso per Cassazione insistendo, fra i vari motivi, nell’eccezione di invalidità della notifica del decreto ingiuntivo per violazione delle norme sostanziali e processuali in tema di elezione di domicilio, di notificazione e di onere della prova.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione nell’affermare il suddetto principio di diritto ha dichiarato il ricorso inammissibile, osservando che:
1. nel caso esaminato non si era in presenza di inesistenza della notifica, ma i vizi denunciati dal ricorrente avrebbero potuto configurare, tutt’al più, un’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c.;
2. una volta proposta l’opposizione tardiva, se il debitore si limita ad eccepire solo la nullità della notifica del decreto ingiuntivo non deducendo altre ragioni rispetto a quelle della suddetta nullità, quest’ultima si considera sanata proprio per effetto dell’opposizione stessa;
3. con l’opposizione al precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c. non possono essere dedotti vizi riguardanti la notificazione del decreto ingiuntivo, in quanto il giudice adito con la suddetta opposizione è diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull’opposizione a decreto ingiuntivo. Quest’ultimo è l’unico giudice che può decidere su ogni questione riguardante la validità o la nullità del titolo esecutivo;
4. innanzi al giudice dell’esecuzione possono dedursi vizi relativi alla notifica del titolo solo se idonei a determinare la sua radicale inesistenza;
5. come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza nr. 14916 del 20/07/2016, l’inesistenza della notifica di un atto giudiziario è configurabile oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto. Nelle altre ipotesi di difformità dal modello legale si è in presenza di nullità. I suddetti elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, si’ da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
Cassazione civile ordinanza n.29729/2019