Compensi professionali dell’avvocato e decorrenza del termine di prescrizione

Compensi professionali dell’avvocato e decorrenza del termine di prescrizione
Giovedi 5 Maggio 2022

Con l’ordinanza n. 11500/2022, pubblicata l’8 aprile 2022, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione, abbastanza frequente, relativa alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto dell’avvocato ad ottenere dai cliente il pagamento dei compensi maturati per l’attività professionale svolta in loro favore, che secondo quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 2956 del Codice civile si prescrive in tre anni il “diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative”.

IL CASO: Nella vicenda esaminata, due avvocati agivano in giudizio contro una propria cliente chiedendo al Tribunale di condannare quest’ultima al pagamento ad una somma di denaro a titolo di prestazioni professionali per l’attività svolta in favore della convenuta. Il credito professionale azionato dai legali veniva dichiarato prescritto dal Tribunale il quale rigettava la domanda attorea dichiarando la prescrizione del diritto di questi ultimi ad ottenere il credito nonché l’inammissibilità del giuramento decisorio dagli stessi deferito alla convenuta.

Pertanto, la questione veniva sottoposta all’esame della Cassazione a seguito del ricorso promossa dai legali i quali, fra i motivi, deducevano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2956, 2697 e 1199 del Codice Civile nonché gli articoli 233, 115 e 116 del Codice di Procedura Civile e l’omessa valutazione di una circostanza determinante, per aver il Tribunale ritenuto la decorrenza della prescrizione del credito dalla stipula dall’atto di transazione e non dalla data del pagamento di un assegno che era stata incassato da un delegato della cliente

LA DECISIONE: Anche la Corte di Cassazione ha dato torto ai legali e nel dichiarare inammissibile il ricorso ha affermando il seguente principio di diritto “ La prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dal momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico dal cliente, che per gli affari definiti coincide con la decisione della lite, la conciliazione delle parti o la revoca del mandato, ex art. 2957, comma 2, c.c.”.

Al fine della decorrenza della prescrizione, hanno concluso gli Ermellini, è irrilevante, contrariamente a quanto affermato dai legali ricorrenti, la data successiva alla conciliazione in cui il cliente, ed anzi un delegato dello stesso, aveva poi riscosso le somme derivanti dall’accordo transattivo.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 11500 2022

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