Smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento del ricorso: conseguenze

A cura della Redazione.
Smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento del ricorso: conseguenze

Se il ricorrente smarrisce l'avviso di ricevimento del ricorso al Prefetto, la ricezione della relativa raccomandata può essere provata dal duplicato della cartolina postale

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13798 del 2 maggio 2022.

Mercoledi 4 Maggio 2022

Il caso: Con atto di citazione ritualmente notificato Tizio proponeva opposizione avverso una cartella esattoria emessa per violazioni al codice della strada, esponendo di aver presentato ricorso al Prefetto di Roma avverso la predetta, ed eccependo la conseguente illegittimità dell’atto impugnato.

Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, decisione che veniva confermata dal Tribunale quale giudice di appello: per il Tribunale il duplicato non era sufficiente ai fini della prova della tempestiva presentazione del ricorso al Prefetto, poiché da esso non risultava l’effettiva consegna del plico al destinatario.

Tizio ricorre in Cassazione, lamentando, con l’unico motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 8 D.P.R. n. 655 del 1982, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente, ai fini della prova del rituale inoltro del ricorso al Prefetto avverso il verbale di contravvenzione posto a base della cartella di pagamento impugnata, la produzione in atti del giudizio di merito del duplicato della cartolina postale di ricezione della relativa raccomandata.

Per la Suprema Corte la doglianza è fondata: sul punto chiarisce quanto segue:

a) il duplicato rilasciato da Poste Italiane S.p.a. sostituisce l’originale della cartolina postale di ricezione della raccomandata e rappresenta, in caso di smarrimento di quest’ultimo, l’unico documento atto a dimostrare l’effettiva consegna del plico raccomandato e la data in cui essa è avvenuta;

b) il duplicato dell’avviso di ricevimento non richiede affatto, per la sua efficacia, la sottoscrizione della persona cui il piego fu consegnato, essendo essenziale che il duplicato stesso riproduca tutte le indicazioni che debbono essere contenute nell'avviso di ricevimento facendo anche menzione della persona che ha ricevuto il piego;

c) per assicurare la corrispondenza tra duplicato ed originale non occorre dunque che il duplicato contenga anche la sottoscrizione della persona alla quale il piego sia stato consegnato, poiché a tal fine rileva il registro di consegna attestante l'avvenuta ricezione dell'avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto;

d) pertanto, viene ribadito il seguente principio di diritto:in caso di smarrimento o distruzione dell’avviso di ricevimento, l’avvenuta ricezione del plico può essere provata attraverso il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982; in esso deve però essere necessariamente indicato il soggetto che ha ricevuto il plico, al fine di porre il giudice in condizione di verificare in quali esatti termini il recapito dell'atto si sia perfezionato”

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.13798 2022

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