Con l’ordinanza 23400, pubblicata il 1 agosto 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione nell’avviso di ricevimento relativo alla notifica di un atto del nome del soggetto richiedente.
Lunedi 7 Agosto 2023 |
IL CASO: La vicenda esaminata origina dal giudizio promosso da una società la quale chiedeva al Tribunale la condanna della convenuta alla restituzione in suo favore di una consistente somma di denaro versata a titolo di caparra al momento della stipula di contratto preliminare di vendita di un immobile.
L’atto introduttivo del processo veniva notificato dal difensore dell’attrice ai sensi della legge n. 53/1994 a mezzo del servizio postale ai sensi del comma 1 dell’art. 8 della legge n. 890/1982, che al successivo comma 4 dispone che ove non sia stato possibile recapitare il piego e questo sia stato depositato presso il punto di deposito più vicino al destinatario, di tale deposito deve essere dato avviso contenente l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore.
Nella contumacia della convenuta, il Tribunale accoglieva la domanda della società attrice.
La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla convenuta la quale deduceva la nullità della notifica dell’atto introduttivo del processo. Con il gravame, l’appellante evidenziava la presenza di vizi nella comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale di cui al comma 4 dell’art. 8 della legge n. 890/1982.
In particolare, la convenuta, evidenziava da un lato che l’avviso era privo del nominativo della società attrice, essendo stato indicato solamente lo studio legale del suo difensore, e dall’altro che nello stesso vi era la generica dicitura “atti amministrativi/atti giudiziari”.
L’appello veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello, la quale riteneva valida la notificazione dell’atto introduttivo del processo, con conseguente inapplicabilità, al caso di specie, del secondo comma dell’art.. 327, c.p.c. e la tardività dell’appello proposto, essendo decorso il termine lungo dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
Pertanto, l’originaria convenuta investiva della questione la Corte di Cassazione, insistendo nell’eccezione di nullità dell’atto introduttivo del processo di primo grado, ribadendo che l’indicazione nell’avviso di ricevimento della notifica del nome del soggetto richiedente è un elemento indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto e che nell’avviso non era stato chiarito se si trattava di atti amministrativi o giudiziari in quanto lo stesso recava la dicitura “atti amministrativi/atti giudiziari”, ingenerando confusione nel soggetto ricevente l’avviso;
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione la quale, nel rigettarlo, ha osservato che:
il comma 4 dell’art. 8, L. n. 890/1982 secondo il quale “l'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente”, non prevede che sia individuato il tipo di atto contenuto nel piego, così che la dicitura “atti amministrativi/atti giudiziari” non comporta alcun vizio della notificazione;
la mancata menzione della parte nell’avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo del servizio postale non è requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, scopo che va individuato nell’avvertimento al destinatario che, in sua assenza, si è tentato di notificare un atto (nel caso di specie amministrativo/giudiziario) e nel rendergli note le modalità per il ritiro e le conseguenze del mancato ritiro;
l’individuazione della parte, ove sia indicato il difensore che ha dato impulso al procedimento notificatorio, non è requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto lo si ricava anche dal fatto che il comma 4 del citato art. 8, a differenza di quanto dispone l’art. 48 disp. att. c.p.c. in relazione all’avviso di cui all’art. 140 c.p.c., non prescrive, come si è già detto, che vi siano indicazioni circa la natura dell’atto notificato o del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire.
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