Avviso di ricevimento privo della firma dell'agente postale: conseguenze

Avviso di ricevimento privo della firma dell'agente postale: conseguenze

E’ inesistente e non soltanto nulla la notifica di un atto giudiziario eseguita a mezzo del servizio postale se nell’avviso di ricevimento manca la sottoscrizione dell’agente postale.

Mercoledi 27 Marzo 2024

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 7586/2024, pubblicata il 21 marzo 2024.

IL CASO: Una società, alla quale l’Agente della Riscossione aveva notificato un’intimazione di pagamento presupposta ad una cartella di pagamento non pagata, proponeva ricorso avverso la predetta intimazione deducendone l’illegittimità per non averla mai ricevuta. Tra gli altri motivi del gravame, la ricorrente eccepiva l’inesistenza/nullità della notificazione della cartella presupposta oltre alla prescrizione e alla decadenza del diritto di agire da parte dell’amministrazione finanziaria.

L’Agente della Riscossione si costituiva nel giudizio senza depositare la cartella, limitandosi a depositare solo la copia di un avviso di ricevimento postale recante la data con un timbro e priva della sottoscrizione dell’agente postale.

La Commissione Tributaria Provinciale prima e la Commissione Tributaria Regionale poi davano torto alla ricorrente, ritenendo l’impugnazione inammissibile con conseguente dichiarazione della legittimità della cartella.

La Commissione Tributaria Regionale nel rigettare il gravame interposto dalla ricorrente riteneva validamente compilato, ancorché privo della sottoscrizione dell’agente postale, l’avviso di ricevimento prodotto dall’agente della riscossione in quanto sullo stesso era stato apposto il bollo dell’ufficio di distribuzione, il timbro datario e la matricola dell’agente postale.

La società contribuente, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, sottoponeva la questione all’esame della Cassazione, deducendo, fra i motivi del ricorso, la violazione degli artt. 2697 e 2700 del Codice Civile, evidenziando l’erroneità della decisione della Commissione Tributaria Regionale sulla validità dell’avviso di ricevimento, che era privo della sottoscrizione dell’agente postale distributore. Secondo la ricorrente, in altri termini, l’agente della riscossione non aveva fornito assolutamente la prova dell’avvenuta notificazione e la stessa era da considerarsi inesistente.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, dopo aver evidenziato che la mancanza della firma dell’agente postale sull’avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento era incontroversa, avendo la stessa Commissione Tributaria Regionale riconosciuta la circostanza ritenendola superata dall’apposizione del timbro e del numero di matricola dell’agente postale, ha dato ragione alla società ricorrente.

Gli Ermellini, nell’accogliere il motivo del ricorso, hanno:

1. richiamato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale in tema di notificazione per mezzo del servizio postale, “l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Consegue che la mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale” (Cass. 08/11/2013, n. 25138; Cass. 21/05/1992, n. 6146);

2. Osservato che poiché nel caso esaminato, il giudice di merito aveva accertato che l'avviso di ricevimento non risultava sottoscritto dall'agente postale, non è consentito attribuire la paternità dell'atto ad un "soggetto qualificato" e, quindi, a ricondurre il vizio della cartella nell'alveo della mera nullità.

In ogni caso, pur volendo ritenere che la notifica fosse nulla e non invece inesistente, come sostenuto dal giudice di merito, va evidenziato che siffatta invalidità non potrebbe giammai ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., essendo incontroverso che la cartella non venne impugnata dal contribuente nei termini di rito e, quindi, non potendosi comunque affermare che il plico pervenne effettivamente nella sfera di conoscenza del destinatario.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 7586 2024

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