La Corte di Cassazione nella sentenza n. 11108/2024 ha affermato il principio per cui la revoca della costituzione di parte civile effettuata dalla persona offesa non costituisce una remissione tacita di querela.
Martedi 26 Marzo 2024 |
Il caso: La Corte di Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che aveva dichiarato Mevia colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandola- previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti- alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa.
Mevia, tramite il proprio difensore, ricorre in Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 152 cod. pen. e 82 e 523 cod. proc. pen. ed evidenziando che:
la p.o. costituita parte civile non rassegnava le conclusioni in esito al dibattimento di primo grado, così tacitamente revocando la costituzione;
pertanto l'assenza di elementi da cui desumere la persistente volontà punitiva in epoca successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022, che ha modificato il regime di procedibilità per la fattispecie a giudizio, avrebbe dovuto indurre a ritenere una remissione tacita di querela da parte della p.o.
Per la Cassazione le censure sono manifestamente infondate; sul punto di rileva che:
a) la difesa non contesta l'esistenza dell'istanza punitiva ma ne assume la remissione tacita in conseguenza della revoca della costituzione di parte civile;
b) questa Corte ha espressamente escluso siffatto esito: in più occasioni ha precisato che la revoca della costituzione di parte civile effettuata dalla persona offesa non costituisce una remissione tacita di querela, essendo al fine della remissione tacita ex art. 124, comma 3,cod. pen. necessaria la manifestazione non equivoca ed obiettiva, anche per fatti concludenti, del proposito di abbandonare l'istanza di punizione in modo che si determini una vera e propria inconciliabilità tra la volontà manifestata e i fatti rivelatori di una volontà opposta;
c) è stata peraltro esclusa la inconciliabilità logica con la richiesta di punizione di mere omissioni quale la mancata comparizione o la mancata costituzione di parte civile, che possono derivare da cause indipendenti dalla volontà dell'offeso, da circostanze contingenti e da valutazioni non abdicative e remissorie;
d) la novellata previsione di cui all'art. 152, comma 3, cod. pen. non introduce alcun elemento di frizione sistematica nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, avendo il legislatore previsto un'ipotesi tipica di remissione tacita laddove il querelante, all'uopo espressamente avvisato delle conseguenze della mancata comparizione, non si presenti senza giustificato motivo all'udienza in cui è previsto il suo esame quale testimone.