Mancata comparizione all'udienza della persona offesa e remissione tacita di querela

Mancata comparizione all'udienza della persona offesa e remissione tacita di querela

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11743/2025 chiarisce in quali ipotesi la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante integra remissione tacita di querela.

Venerdi 28 Marzo 2025

Il caso: Tizio veniva condannato in primo grado per il delitto di cui all'art. 612-ter c.p. c.d. di revenge porn; la sentenza veniva confermata dalla Corte d'Appello.

Tizio ricorre in Cassazione, deducendo, per quel che qui interessa, la violazione degli artt. 152 cod. pen., degli artt. 529,336 e 340 cod. pen. e del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 50:

  • la Corte territoriale avrebbe violato ed erroneamente applicato tale norma penale e le relative disposizioni processuali: l'art. 152, secondo comma, terzo periodo, cod. pen., per come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2022, attribuisce valore di remissione al compimento da parte del querelante di fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, a differenza di quanto previsto nell'art. 340 cod. proc. pen.;

  • pertanto, pur non essendosi la persona offesa mai presentala né in udienza preliminare né dinanzi al Giudice monocratico, non ne è stata accertata la persistente volontà che esso ricorrente sia perseguito penalmente.

La Suprema Corte, nel ritenere infondato il suddetto motivo, specifica quanto segue:

a) le richiamate disposizioni "codificano" l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, fermo restando che il giudice deve comunque dar conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dal querelante con la volontà di persistere nella querela;

b) nella fattispecie in esame, la regola in questione non può trovare applicazione poiché la persona offesa non è mai stata citata come teste, in quanto il Tribunale, sul consenso delle parti, ha acquisito le dichiarazioni rese dalla stessa;

c) non può infatti ritenersi che la norma espressa dall'art. 152, terzo comma, n. 1, cod. pen. trovi applicazione anche se la persona offesa non si presenti all'udienza nella quale è acquisito il consenso all'acquisizione al dibattimento delle sue dichiarazioni rese nella precedente fase delle indagini preliminari: si tratta, invero, di fattispecie eterogenee dacché una contraria impostazione condurrebbe ad ampliare il concetto di remissione tacite della querela al di là della volontà del legislatore senza che ricorrano le medesime esigenze che hanno giustificato l'introduzione della nuova ipotesi:

d) quando le dichiarazioni rese a sommarie informazioni dalla persona offesa sono state acquisite in dibattimento rendendone irrilevante l'esame in tale sede, l'esigenza di una partecipazione attiva della persona offesa al dibattimento medesimo, quale espressione della persistente volontà punitiva, già estrinsecatasi con la presentazione della querela, nei confronti dell'imputato, non può' considerarsi sussistente;

e) da ciò discende il principio di diritto in forza del quale alla remissione tacita della querela, che si realizza, a seguito dell'introduzione nel terzo comma, n. 1, dell'art. 152 cod. pen. da parte del D.Lgs. n. 150 del 2022, quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone, non può essere equiparata la condotta della persona offesa che non partecipa al dibattimento quando le parti abbiano dato il consenso all'acquisizione delle sue dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e, dunque, non sia stata citata in qualità di testimone nel dibattimento.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 11743 2025

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