La remissione di querela si perfeziona con la mancata comparizione della persona offesa citata con gli avvertimenti di rito; in tal senso si è espressa la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 42334/2022.
Mercoledi 23 Novembre 2022 |
Il caso: il Giudice di pace di Brindisi dichiarava non doversi procedere nei confronti di Tizio (imputato del reato di minaccia ai danni di Mevia), per essersi il resto estinto per remissione di querela, perfezionatasi con la mancata comparizione della persona offesa citata con gli avvertimenti di rito.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ricorre in Cassazione, censurando la decisione del Giudice di Pace laddove si era limitato a evidenziare nella motivazione la cronologia degli eventi, omettendo di dar conto delle ragioni per cui poteva essere intesa come querela la mancata comparizione della persona offesa, a fronte del fatto che la stessa era rappresentata in giudizio da un proprio difensore che, in nome e per conto della stessa, aveva insistito per la prosecuzione del giudizio.
Per la Cassazione il ricorso è inammissibile, , in quanto manifestamente infondato:
integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie, cosi' come nel caso in esame, davanti al Giudice di pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sara' interpretata come fatto incompatibile con la volonta' di persistere nella querela;
nel caso di specie, il verbale dell'udienza conteneva l'espresso avviso che l'assenza ingiustificata della persona offesa sarebbe stata considerata volonta' tacita di remissione di querela; la mancata presenza della persona offesa all'udienza di rinvio ha dunque integrato i requisiti della fattispecie estintiva cosi' come delineati dalle Sezioni Unite.