Con l’ordinanza 32399, pubblicata il 3 novembre 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul termine entro il quale va sanato il difetto della procura alle liti tempestivamente sollevato dalla controparte nell’ambito di un giudizio civile.
Giovedi 24 Novembre 2022 |
IL CASO: La vicenda riguarda un reclamo ex art. 18 della legge fallimentare proposto da una società avverso la sentenza con la quale il Tribunale ne aveva dichiarato il fallimento.
Il reclamo veniva accolto dalla Corte di Appello la quale, reputando fondata ed assorbente l’eccezione, sollevata con il primo motivo di impugnazione, del difetto di procura alle liti conferita al legale della creditrice, ha dato ragione alla reclamante revocando la sentenza dichiarativa di fallimento emessa nei suoi confronti.
Pertanto, la curatela fallimentare proponeva ricorso alla Corte di Cassazione deducendo, con uno dei due motivi di gravame, la violazione dell’art 182 cpc, in quanto il giudice del reclamo, un volta ritenuta non valida la procura, avrebbe dovuto assegnare un termine perentorio per la sanatoria del vizio,secondo quanto previsto dall’art 182 cpc, applicabile anche al procedimento per la dichiarazione di fallimento.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione la quale, nel rigettarlo, ha richiamato il principio secondo il quale «In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura "ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell' art. 182 c.p.c. , prescritto solo in caso di rilievo officioso». ( cfr. Cass. 34467/2019 e 29244/2021).
Ne consegue che, hanno concluso, i giudici di legittimità, in assenza di una immediata reazione all’eccezione, la nullità della procura diventa insanabile.
In altri termine, la concessione del termine perentorio di cui all’art. 182 c.p.c. per sanare il difetto di procura alle liti è applicabile solo nel caso in cui lo stesso venga sollevato d’ufficio dal Giudice.