La Corte di Cassazione nella sentenza n. 27997 del 26 settembre 2022 torna ad occuparsi della ammissibilità o meno del ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC con allegata la procura alle liti priva dell'attestazione di conformità.
Martedi 4 Ottobre 2022 |
Il caso: I coniugi Sempronio, proprietari di un appartamento su due piani, convenivano in giudizio Mevia, proprietaria di un appartamento facente parte dello stesso condominio, chiedendo accertarsi la linea di confine tra due immobili con condanna della convenuta a rimuovere le opere necessarie al fine di eliminare lo scolo delle acque dnel fondo di parte attrice nonché il ripristino della luminosità originaria.
Il tribunale rigettava la domanda, mentre la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado,condannava la convenuta a ripristinare l'originario stato dei luoghi della corte attigua all'edificio condominiale.
Mevia ricorre in Cassazione, mentre il coniugi Sempronio resistono con controricorso, nel quale eccepiscono in primis l'inammissibilità del ricorso per nullità della notifica, affermandosi che la notifica del ricorso a mezzo PEC conteneva la procura alle liti priva di attestazione di conformità, nel mentre sarebbe occorso l'asseveramento di conformità all'originale mediante sottoscrizione del procuratore con firma digitale.
Per gli Ermellini l'eccezione è infondata: sul punto ribadiscono il seguente principio: “nel giudizio in Cassazione, la mancanza dell'attestazione di conformità della procura alle liti notificata unitamente al ricorso a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3-bis della I. n. 53 del 1994 non comporta l'inammissibilità per nullità della notificazione, venendo in rilievo, nell'attuale contesto di costituzione mediante deposito di fascicolo cartaceo, una mera irregolarità sanata dal tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico, corredati dall'attestazione mancante”.