Sentenza notificata via pec e depositata senza attestazione di conformità: conseguenze

Sentenza notificata via pec e depositata senza attestazione di conformità: conseguenze
Venerdi 29 Marzo 2019

Con la sentenza 8312/2019, pubblicata il 25 marzo scorso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate nuovamente in merito alle conseguenze derivanti dal deposito in Cancelleria, entro venti giorni dall’ultima notifica del ricorso per Cassazione, di una copia analogica della sentenza impugnata, predisposta in originale telematico la cui notifica è stata eseguita a mezzo pec priva dell’attestazione di conformità del difensore ai sensi dell’articolo 9 della legge 53/1994, chiarendo che la suddetta omissione non da origine alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso tutte le volte in cui l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti depositi la copia analogica della sentenza impugnata ritualmente notificata o non provveda al disconoscimento della conformità all’originale notificatogli.

IL CASO: Nella vicenda approdata all’esame delle Sezioni Unite, il ricorrente in Cassazione aveva depositato con il ricorso copia analogica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, eseguita a mezzo pec, senza l’attestazione di conformità, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 bis e ter, della legge n. 53 del 1994. Il relatore, in virtù della suddetta omissione, aveva proposto la definizione del ricorso con la dichiarazione dell’improcedibilità. La Terza sottosezione della Sesta sezione della Cassazione Civile, con l’ordinanza interlocutoria n. 28844 del 9 novembre 2018, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, al fine di stabilire se, in assenza dell’attestazione di conformità della copia autentica della sentenza impugnata, il mancato disconoscimento della conformità da parte del controricorrente determinasse o meno l’improcedibilità del ricorso.

LA DECISIONE: Con la decisione in commento, le Sezioni Unite hanno dichiarato procedibile il ricorso, affermando i seguenti principi di diritto:

1) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente notificata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005. Invece, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio nell'ipotesi in cui l'unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga soltanto intimato (oppure tali rimangono alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso) oppure comunque il/i controricorrente/i disconosca/no la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata;

2) i medesimi principi si applicano all'ipotesi di tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata - e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute - senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa;

3) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo telematico) senza attestazione di conformità del difensore ex art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 18 ottobre 2012, 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale della decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangano intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica della decisione impugnata sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio;

4) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nel fascicolo informatico senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53/1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale della decisione stessa. Mentre se alcuno o tutte le controparti rimangano intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il controricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica della decisione impugnata sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio;
5) la comunicazione a mezzo PEC a cura della cancelleria del testo integrale della decisione (e non del solo avviso del relativo deposito), consente di verificare d'ufficio la tempestività dell'impugnazione, mentre per quanto riguarda l'autenticità del provvedimento si possono applicare i suindicati principi, sempre che ci si trovi in "ambiente digitale"».

Allegato:

Cassazione Sezioni Unite sentenza n.8312/2019

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