Con l'ordinanza n. 7625 del 18 marzo 2019 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alle facoltà e ai poteri riconosciuti ai singoli condomini in relazione ai pianerottoli condominiali.
Il caso: Un Condominio propone ricorso per la cassazione della sentenza con cui la corte d'appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda dell'Amministrazione condominiale avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità di alcune opere realizzate nel loro appartamento dai condomini VL e S.M. in asserita violazione della legge e del regolamento di condominio.
In particolare il Condominio ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1117 e 1120 c.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa giudicando legittima l'annessione all'appartamento dei contro ricorrenti di una porzione di pianerottolo condominiale, da costoro chiusa con un cancello in ferro e sottratta all'utilizzo degli altri condomini.
Per la Corte d'Appello, infatti, la natura condominiale di tale porzione di pianerottolo doveva escludersi, risultando essa di esclusivo utilizzo degli odierni contro ricorrenti.
La Suprema Corte, nel ritenere fondata la doglianza, ribadisce sul punto i seguenti principi:
a) negli edifici in condominio, le scale con i relativi pianerottoli, che insistano, nella specie, su un ballatolo e servano da accesso al lastrico solare comune, costituiscono strutture funzionalmente essenziali del fabbricato e rientrano, pertanto, tra le parti che devono presumersi comuni, in forza dell'art. 1117, n. 1 cod. civ.
b) ai sensi dell'art. 1117 c. c., negli edifici in condominio anche le parti poste concretamente a servizio soltanto di alcune porzioni dello stabile, in assenza di titolo contrario, devono presumersi comuni a tutti i condomini.