Con l’ordinanza 29092/2020, pubblicata il 18 dicembre 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla improcedibilità o meno del ricorso per cassazione notificato a mezzo pec e depositato entro il termine dei 20 giorni dall’ultima notifica senza l’attestazione di conformità da parte del difensore del ricorrente con la sottoscrizione autografa dello stesso come previsto dall’art. 9, comma 1 bis e 1 ter della legge n. 53/1994.
IL CASO: Un cittadino straniero depositava domanda di protezione internazionale che veniva rigettata dalla commissione territoriale.
Il ricorso avverso il provvedimento di rigetto veniva rigettato dal Tribunale.
Pertanto, il cittadino straniero interponeva ricorso per cassazione avvero il decreto di rigetto.
Il ricorso di legittimità veniva notificato al Ministero dell’Interno a mezzo pec e successivamente depositato in Cassazione in copia analogica senza l’attestazione di conformità da parte del legale del difensore, munita di sottoscrizione autografa.
Il Ministero rimaneva intimato.
LA DECISIONE: I giudici della Suprema Corte hanno dichiarato il ricorso improcedibile, ribadendo che:
il deposito della copia analogica del ricorso per Cassazione in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, predisposto in originale telematico e notificato a mezzo di posta elettronica certificata, privo dell’attestazione di conformità del difensore prevista dall'art. 9, comma 1 bis e 1 ter della legge n. 53/94 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non dà luogo alla improcedibilità nel caso in cui il controricorrente, anche se si costituisce tardivamente, depositi la copia analogica del ricorso ritualmente autenticata o nel caso in cui non disconosca la conformità informale all’originale che le è stata notificata;
se il soggetto destinatario della notifica del ricorso eseguita a mezzo pec non si costituisce, come è avvenuto nel caso esaminato, oppure costituendosi disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, il ricorrente, al fine di evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità del ricorso, ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in Camera di consiglio.
Cassazione civile ordinanza n.29092 2020