Il deposito telematico di un documento telematico, secondo le previsioni dell'ordinamento vigente, non richiede attestazione di conformità da parte del difensore che lo produce.
Venerdi 20 Gennaio 2023 |
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 981/2023.
Il caso: L'Agenzia delle Entrate notificava aTizio, quale titolare di ditta individuale esercente l'attività di bar, l'avviso di accertamento fondato sull'applicazione di metodo induttivo, mediante il quale recuperava a tassazione il maggior reddito ritenuto conseguito nell'anno 2013, nella misura di Euro 43.341,95.
La CTP riteneva che l' Amministrazione finanziaria non fosse riuscita a provare la ricorrenza di indizi gravi, precisi e concordanti, di evasione contributiva, ed annullava l'avviso di accertamento.
La Commissione Tributaria Regionale, adita su appello dell'Agenzia delle Entrate, dichiarava inammissibile il ricorso a causa del difetto di prova della notificazione dell'atto introduttivo del gravame, per non essere stata attestata la conformità dell'atto, nativo digitale, dei suoi allegati e della ricevuta di attestazione e di consegna dal difensore dell'Ente impositore impugnante.
L'AdE ricorre in Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 23, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, e dell'art. 5, comma 2, del decreto MEF n. 163 del 2013, dell'art. 9 della legge n. 53 del 1994, nonché dell'art. 16 bis del d.lgs. 546 del 1992 per avere la CTR erroneamente ritenuto inesistente la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello.
La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, chiarisce quanto segue:
a) La CTR è incorsa in equivoco, ed il giudice dell'appello ha proposto valutazioni inconferenti, tutte relative all'ipotesi in cui dell'originale digitale dell'atto di notifica, e degli ulteriori relativi al procedimento di notificazione, il difensore notificante abbia estratto e depositato copia analogica, il che non è avvenuto nel caso di specie: infatti risulta che il ricorso in appello dell'Amministrazione finanziaria è stato redatto e notificato in forma digitale, e la notifica è stata effettuata a mezzo Pec presso il domiciliatario del contribuente; quindi l'Agenzia delle Entrate ha depositato nel fascicolo processuale ì documenti digitali riportanti il ricorso e l'attestazione di consegna, sempre mediante modalità telematica;
b) l'art. 9, della legge n. 53 del 1994, 1-bis dispone che: “Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati ed ella ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (29);
c) l'attestazione di conformità dell'atto depositato è richiesta soltanto nel caso in cui l'atto notificato sia allegato al fascicolo dibattimentale previa estrazione di copia analogica, e l'evento si verifica nel solo caso in cui non sia stato possibile procedere al deposito con modalità telematica dell'atto notificato con modalità telematica;
d) pertanto, il deposito telematico di un documento telematico, secondo le previsioni dell'ordinamento vigente, non richiede attestazione di conformità da parte del difensore che lo produce.
Non rinvenendosi specifici precedenti in termini, conclude la Corte, sembra opportuno esprimere il principio di diritto secondo cui "quando la produzione di un atto, nativo digitale, quale la notificazione a mezzo Pec del ricorso in appello, degli allegati e dell'attestazione di consegna, avvenga in giudizio tramite l'allegazione al fascicolo dibattimentale mediante modalità telematica, non è richiesta l'attestazione di conformità all'originale dell'atto prodotto da parte del difensore".
Cassazione civile ordinanza n. 981 2023