Notifica a mezzo pec del ricorso in Cassazione: quali ricevute depositare

Notifica a mezzo pec del ricorso in Cassazione: quali ricevute depositare

Con l’ordinanza n. 7041/2025, pubblicata il 17 marzo 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla notifica del ricorso per cassazione eseguita a mezzo pec nel caso in cui il ricorrente non deposita le ricevute di accettazione e di consegna.

Giovedi 27 Marzo 2025

IL CASO: La vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità nasce dal ricorso promosso da un’azienda territoriale per l’edilizia pubblica avverso un avviso di accertamento che le era stato notificato per il mancato pagamento dell’IMU.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dava torto alla ricorrente, rigettando il ricorso. La decisione veniva confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, chiamata a pronunciarsi sull’appello promosso dall’azienda, originaria impugnante.

Pertanto, quest’ultima, rimasta soccombente in entrambi i giudizi di merito, investiva della questione la Corte di Cassazione.

Il ricorso veniva notificato all’ente creditore a mezzo di posta elettronica certificata.

Nel proporre il ricorso di legittimità, la difesa della ricorrente produceva copia del messaggio P.E.C. originale, completo di testo ed eventuali allegati, senza fornire alcuna prova della trasmissione del messaggio, non depositando né la ricevuta di avvenuta consegna della notifica P.E.C., né la ricevuta di accettazione.

LA DECISIONE: La Cassazione, senza esaminare i motivi dell’impugnazione, ha dichiarato il ricorso inammissibile, applicando il principio secondo cui, in tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso sia notificato in via telematica, ai fini della prova del perfezionamento della notificazione è necessaria la produzione del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura), nonché delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato eml o msg, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della L. n. 53 del 1994.

La produzione del messaggio di invio e di accettazione della pec, hanno ricordato gli Ermellini, può avvenire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c. ovvero fino all’adunanza in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.

La mancata produzione delle ricevuta di avvenuta accettazione e consegna della notifica a mezzo P.E.C. del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina l'inesistenza della notificazione con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria è consentita nella sola ipotesi di notifica esistente, anche se affetta da nullità

Come affermato dalla Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 14916 del 2016 ed altre conformi), l’inesistenza della notifica di un atto è "residuale”. La categoria dell'inesistenza della notificazione, che distingue la linea di confine tra l'atto (sia pure nullo) e il non atto, è "configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto".

Nel caso di specie, hanno concluso, la notifica non è conforme al diritto, mancando sia la prova della presa in carico e dell'inoltro del messaggio PEC all'indirizzo destinatario, sia dell'avvenuta consegna del messaggio al destinatario. Pertanto, stante la "totale mancanza dell'atto", da intendersi come atto notificatorio, è configurabile l’ipotesi estrema e residuale della inesistenza della notificazione.

Come hanno evidenziato, gli Ermellini, con l’ordinanza in commento, il difensore che abbia proceduto alla notifica a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3- bis della L. n. 53/1994, può fornire la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio depositando in formato digitale ovvero - quando non sia possibile - in formato analogico le ricevute di accettazione e avvenuta consegna con l'attestazione di conformità all'originale digitale. La loro mancanza, incidendo sul compimento della notifica, determina, l'inesistenza della notificazione

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 7041 2025

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