Si segnala la sentenza n. 3681/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo in materia di ricorso notificato via PEC e del relativo formato dei files validi ai fini della prova dell'avvenuta notifica.
Martedi 31 Dicembre 2024 |
Il caso: Tizio con ricorso inviato telematicamente l'8 settembre 2023 chiedeva la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei suoi confronti.
Con ordinanza depositata il 4 luglio 2024 la ricorrente veniva onerata di depositare tramite Sigit la prova della notificazione del ricorso in formato .eml entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione di quello stesso provvedimento.
La ricorrente non provvedeva ad adempiere al deposito.
Il giudice tributario,nel dichiarare inammissibile il ricorso, evidenzia quanto segue:
a) l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione, ossia la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio;
b) la suddetta dimostrazione, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (quale il ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile aliunde, ciò determinando la sanatoria della nullità ex art. 156, 3° comma, Cpc per convalidazione oggettiva;
c) nel caso in esame, in difetto di deposito del ricorso in formato ".eml" o ".msg" (rinvenendosi in atti solo due Pdf relativi a ricevute di accettazione e di consegna,), e constatato che l'Ader non si è costituita (sicché non può affermarsi l'intervenuto raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi del citato art. 156), deve quindi dichiararsi l'improcedibilità del ricorso stesso.