La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6769/2025 ha specificato l'importo del contributo unificato che il contribuente è tenuto a versare allorchè questi si limiti ad impugnare soltanto le cartelle esattoriali, anche se il giudice, nella sua decisione, abbia proposto valutazioni anche in ordine all’intimazione di pagamento.
Mercoledi 26 Marzo 2025 |
Il caso: L’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale notificava a Tizio l’avviso di irrogazione di sanzioni, per l’importo di Euro 420,00, che seguiva provvedimento di invito al pagamento; il contribuente, ricevuta la notificazione di intimazione di pagamento, aveva impugnato le tre cartelle di pagamento presupposte riportate nell’atto, ma non l’intimazione di pagamento, ed aveva pagato il contributo unificato previsto per l’impugnazione dei tre atti distinti (Euro 30,00x3=90,00).
L’ufficio riteneva, invece, che il contributo dovesse essere versato anche in relazione all’intimazione di pagamento, che non era stata espressamente impugnata, ma alla quale la CTP aveva fatto riferimento nella sua decisione.
Tizio impugnava l’atto irrogativo di sanzioni innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che riteneva fondate le sue censure ed annullava la pretesa tributaria; l’Ufficio spiegava appello avverso la pronuncia di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che riteneva invece fondata la sua tesi, riformava la decisione della CTP ed affermava la piena validità ed efficacia dell’atto di irrogazione delle sanzioni, compensando tra le parti le spese di lite.
Tizio ricorre in Cassazione, che, nel ritenere fondato il ricorso, evidenzia quanto segue:
a) il contribuente ha avuto cura di riportare per intero nel ricorso per cassazione il testo della sua impugnazione avverso le tre cartelle esattoriali; dallo stesso emerge che questi soli atti erano stati fatti oggetto di impugnazione, cui è rimasta estranea l’intimazione di pagamento;
b) ai fini del pagamento del contributo unificato nel giudizio tributario, non ogni atto cui il giudice operi riferimento nella sua pronuncia diviene, per ciò solo, un atto impugnato; pertanto qualora il contribuente, ricevuta la notificazione di una intimazione di pagamento relativa a tre cartelle esattoriali, abbia proposto impugnazione esclusivamente avverso queste ultime, solo in relazione ad esse dovrà versare il contributo unificato, anche se il giudice, nella sua decisione, abbia proposto valutazioni anche in ordine all’intimazione di pagamento.