Notifica via pec e mancato deposito dei files elettronici in formato “eml” o “msg”: conseguenze

Notifica via pec e mancato deposito dei files elettronici in formato “eml” o “msg”: conseguenze

Come è noto, la legge n. 53/1994 riconosce agli avvocati la facoltà di procedere alla notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale e/o a mezzo di posta elettronica certificata. Secondo quanto disposto all’art. 9 della predetta legge, nel caso in cui la notifica è stata eseguita a mezzo pec, ai fini di fornire la prova è necessario utilizzare la modalità telematica con il deposito dei files elettronici in formato “EML” o in formato “MSG”.

Mercoledi 21 Luglio 2021

In tutti i casi in cui non si possa procedere con le modalità telematiche, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’art. 23 comma 1 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005.

Con l’ordinanza n. 20214/2021, pubblicata il 15 luglio 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dal deposito in forma cartacea di un atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata - e non con le modalità telematiche - tutte le volte in cui è possibile procedere con tale ultima formalità.

IL CASO: La vicenda trae origine dall’opposizione ad un decreto ingiuntivo che veniva notificata dal legale dell’opponente a mezzo pec. Nel costituirsi nel giudizio, quest’ultima forniva la prova dell’avvenuta notifica dell’atto di citazione in opposizione con il deposito cartaceo e non mediante il deposito telematico dei files elettronici relativi alla suddetta notifica.

L’opposizione veniva accolta dal Tribunale. La decisione di primo grado veniva riformata dalla Corte di Appello la quale, chiamata a pronunciarsi sul gravame interposto dal creditore opposto, dichiarava nullo il giudizio di primo grado e la sentenza impugnata e, di conseguenza, l’inammissibilità dell’opposizione proposta avverso il suddetto decreto ingiuntivo.

I giudici della Corte di Appello ritenevano inesistente la notifica dell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo in quanto la prova dell’avvenuta notifica era stata fornita dall’opponente in forma cartacea e non mediante le modalità telematica che era l’unica modalità possibile, come previsto dall’art. 9 della legge n. 53 del 1994 oltre che dell'art. 19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014.

L’opponente aveva dedotto l’impossibilità di fornire la prova della notifica dell’atto con le modalità telematiche a causa di un "virus" informatico che aveva danneggiato i files del server aziendale dal quale poteva essere estratto il dato. Da quanto dedotto, però, nessuna prova era stata fornita dall’opponente.

Il legale dell’opponente aveva richiesto al legale della opposta l’invio dell’atto notificato ed i relativi avvisi di ricevimento telematici. Alla richiesta quest’ultimo aveva provveduto.

Secondo i giudici della Corte territoriale, stante il carattere "inesistente" della notifica era da escludere la sanatoria per il raggiungimento dello scopo.

Pertanto, avverso la sentenza della Corte di Appello, veniva interposto ricorso per cassazione da parte dell’opponente originaria.

LA DECISIONE: La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso che nell’accoglierlo, con rinvio alla Corte di Appello di provenienza, ha osservato che la violazione delle forme digitali non integra una causa di "inesistenza" della notifica che non ammette la sanatoria per il principio del raggiungimento dello scopo, come erroneamente aveva affermato la Corte di Appello, ma integra la semplice nullità che ammette invece la suddetta sanatoria.

Nel caso esaminato, hanno osservato gli Ermellini, il raggiungimento dello scopo della notifica — nella presupposta impossibilità della parte che ne era onerata di farvi fronte — risultava dimostrato, in modo incontestato, dall'intervenuto scambio epistolare avuto dal legale dell’opponente con il legale dell’opposta che, compulsato a tanto, aveva provveduto a trasmettere al primo quanto già notificatogli.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 20214 2021

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