PCT: quando può dirsi perfezionato il deposito telematico degli atti

PCT: quando può dirsi perfezionato il deposito telematico degli atti

La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20262 del 12 maggio 2023 ha chiarito quando può dirsi perfezionato il deposito telematico di un atto, nel caso specifico di un'opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Lunedi 15 Maggio 2023

Il caso: Il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione presentato ex art. 702 bis cod. proc. civ. avverso il decreto del Tribunale con cui era stata rigettata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da Tizio.

Per il Tribunale il ricorso era inammissibile perchè tardivo: il decreto di rigetto era stato comunicato al legale domiciliatario in data 13 novembre 2018 e il ricorso in opposizione era stato depositato in data 4 dicembre 2018, ovvero oltre il ventesimo giorno previsto dall'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Tizio ricorre in Cassazione, deducendo che:

- il deposito telematico si perfeziona con l'emissione della seconda pec, ovvero quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza, deponendo in tal senso anche le cc.dd. Specifiche Tecniche emanate in attuazione del DM Giustizia n. 44/2011;

- nel caso di specie, I' opposizione era stata iscritta a ruolo il 3 dicembre 2018, data in cui il sistema aveva generato le pec di accettazione e consegna deposito ed altresì la terza pec "esito controlli automatici" alle ore 20.50 del medesimo giorno, mentre era stato accettato dalla cancelleria data il 4 dicembre 2018, data in cui cui il sistema aveva generato la quarta pec "accettazione deposito”.

Per la Cassazione il ricorso è fondato: sul punto ribadisce che:

a) il deposito telematico degli atti processuali può dirsi perfezionato con l'emissione della seconda pec, ovvero la ricevuta dì avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, come disposto dall'art.16 bis, comma 7, d.l n. 179/2012 (convertito in L. n. 221/2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2) della L. n. 228 del 2012;

b) la seconda PEC, la cd. "Ricevuta di consegna", attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento, con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC, cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva;

c) la terza PEC attesta l'esito dei controlli automatici del deposito, sull'indirizzo del mittente, che deve essere censito in ReGIndE; il formato del messaggio, che deve essere aderente alle specifiche; la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB);

d) la quarta PEC attesta, infine, l'esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria: con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC;

e) di conseguenza la la verifica da parte del Giudice della tempestività del ricorso deve avvenire con riferimento al momento di emissione della seconda PEC.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 20262 2023

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