Con l’ordinanza 12337, pubblicata il 9 maggio 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa al soggetto sul quale incombe l’onere di fornire la prova di aver provveduto a denunciare tempestivamente la presenza di vizi della cosa comprata nel caso in cui il venditore ne eccepisca la tardività.
Lunedi 15 Maggio 2023 |
IL CASO: La vicenda riguarda due decreti ingiuntivi ottenuti da una società per il pagamento di somme derivanti da opere di ristrutturazione edilizia eseguite su immobili di proprietà della parte ingiunta.
Avverso entrambi i decreti ingiuntivi veniva proposta opposizione nei quali veniva eccepita l’infondatezza degli stessi per il parziale pagamento delle somme ingiunte e per la presenza di vizi. Entrambi i giudizi venivano riuniti e veniva autorizzata la chiamata in causa della ditta fornitrice del marmo, materiale da costruzione utilizzato nelle opere oggetto di contestazione.
Nel corso del giudizio veniva eccepiva, in via preliminare, l’intervenuta decadenza e la prescrizione del diritto di garanzia, ex articolo 1495 c.c.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda di pagamento, mentre la Corte di Appello accoglieva parzialmente l'appello e, per l'effetto, riduceva la somma ingiunta.
Relativamente alla tardività della denuncia dei vizi, i giudici della Corte territoriale rigettavano l’eccezione ritenendola tempestivamente formulata.
Pertanto, della questione veniva investita la Corte di Cassazione. Tra i motivi del gravame veniva dedotta l’erroneità della decisione dei giudici di merito nell’individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza ex articolo 1495 c.c.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione che nell’accoglierlo ha affermato il seguente principi di diritto “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex articolo 1495 c.c.”.