Vizi della cosa venduta e decorrenza del termine breve per l’azione di garanzia

Vizi della cosa venduta e decorrenza del termine breve per l’azione di garanzia

Con l’ordinanza 7675, pubblicata il 16 marzo 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata su quando inizia a decorrere il termine breve di otto giorni di cui all’art. 1495 del Codice Civile concesso al compratore di un bene per esercitare l’azione di garanzia dei vizi su quanto acquistato.

Lunedi 20 Marzo 2023

IL CASO: Nella vicenda approdata all’esame dei giudici della Suprema Corte, una società proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo notificatole per il mancato pagamento di alcune fatture avente ad oggetto la fornitura di granulo di polietilene rigenerato, parte a bassa densità e parte ad alta densità.

La società opponente, nel richiedere la revoca del decreto ingiuntivo, contestava alla società creditrice la presenza dei vizi delle forniture, evidenziando di aver intrapreso un giudizio di accertamento tecnico preventivo. Formulava, inoltre, domanda riconvenzionale per la dichiarazione di risoluzione del contratto con condanna della creditrice opposta alle spese sostenute per la restituzione del materiale rimasto inutilizzato, per il giudizio di accertamento tecnico preventivo e per il giudizio di merito.

Nel difendersi nel giudizio, la creditrice opposta eccepiva, fra l’altro, la decadenza della opponente dalla garanzia per vizi ex artt. 1495 e 1511 cod. civ. per inosservanza del termine di otto giorni dalla consegna, contenuto sui documenti di trasporto e, in subordine, la decadenza ex art. 1495 cod. civ., per mancanza della prova circa la tempestività dell’asserita denuncia rispetto alla data in cui si riteneva avvenuta la scoperta dei vizi lamentati.

Il Tribunale, sul presupposto che l’opponente fosse decaduta dalla garanzia per vizi ex art. 1495 cod. civ., non avendo essa fornito la prova che la relativa denuncia fosse stata portata a conoscenza della venditrice, rigettava l’opposizione confermando, quindi, la validità del decreto ingiuntivo.

Dello stesso avviso la Corte di Appello che confermava la decisione di primo grado ritenendo non tempestivamente proposta la denuncia dei vizi da parte dell’opponente.

Pertanto, quest’ultima, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, investiva della questione la Corte di Cassazione.

LA DECISIONE: Anche la Corte di Cassazione ha dato torto all’originaria opponente e nel rigettarlo il ricorso da questa proposta ha osservato che:

  1. ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni previsto dall’art. 1495 del Codice Civile per l’azione di garanzia dei vizi della cosa venduta, il dies a quo coincide con il giorno di ricevimento della merce soltanto per il vizio apparente;

  2. per i vizi non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame del bene, utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il termine breve invece decorre dal momento dell’effettiva scoperta degli stessi che si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa (e non dalla data in cui i vizi avrebbero potuto essere astrattamente conosciuti);

  3. nel caso in cui la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, per la decorrenza del termine breve occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta;

  4. come affermato dagli stessi giudici di legittimità in altri arresti giurisprudenziali “ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni previsto dall’art. 1495 del Codice Civile per l’azione di garanzia dei vizi della cosa venduta, il dies a quo coincide con il giorno di ricevimento della merce soltanto per il vizio apparente, mentre per gli altri vizi, ossia per quelli non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame del bene, utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, decorre dal momento dell’effettiva scoperta degli stessi”(Cass. civ., sez. II, 3 agosto 1994, n. 7202);

  5. l’effettiva scoperta dei vizi si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa (e non dalla data in cui i vizi avrebbero potuto essere astrattamente conosciuti)

  6. pertanto, nel caso in cui la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta;

  7. nel caso di accertamento tecnico preventivo, la scoperta del vizio si ritiene completata soltanto all’esito del procedimento, non potendosi porre a carico del danneggiato l’onere di proporre, senza la dovuta prudenza, azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate e in questo caso il termine di decadenza inizierà a decorrere dal momento della comunicazione di cancelleria del relativo esito (e non dalla data di deposito della relazione, della quale non può presumersi che le parti abbiano avuto notizia prima della comunicazione della cancelleria).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 7675 2023

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