Si segnala la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1895/2022 che ha affrontato la questione della valenza come titolo esecutivo della sentenza di separazione in relazione alle spese straordinarie sostenute da uno dei genitori in favore del figlio.
Venerdi 20 Gennaio 2023 |
Il caso: Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., CAIO adiva il Tribunale premettendo che:
- gli era stata notificato atto di precetto con cui gli era stato intimato da TIZIA il pagamento di 11.751,40 euro, sulla base di titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale, pronunciata all'esito del giudizio di separazione consensuale tra i coniugi, in relazione a spese straordinarie sostenute per la figlia;
- che in ogni caso mancava il “previo concerto” con l'altro genitore richiesto dalla sentenza;
- che molte delle pezze giustificative non attenevano a spese che potessero essere qualificate come spese straordinarie o riguardavano spese di cui era già stata esclusa la debenza in analogo procedimento intentato dal coniuge;
- che in realtà le spese realmente dovute erano pari 3.359,87 euro, già versate anche in misura maggiore per la quota di propria pertinenza e pertanto chiedeva la restituzione dalla somma versata in eccedenza.
Il Tribunale accoglieva l'opposizione ritenendo che la sentenza posta a fondamento del precetto non avesse valore di titolo esecutivo con riguardo alle spese straordinarie.
Tizia quindi ricorre in appello, contestando la decisione del giudice di prime cure laddove aveva ritenuto che il titolo non avesse i sufficienti requisiti di certezza e liquidità: affermava infatti che:
- la sentenza di separazione conteneva un elenco puntuale dettagliato in ordine alla tipologia di spese straordinarie poste a carico dei genitori, per cui poteva essere sufficientemente preciso il riferimento compiuto a detta sentenza che poteva di per sé sola essere qualificata come titolo esecutivo autosufficiente ed esaustivo;
- poteva comunque ritenersi non necessario un autonomo e distinto accertamento giudiziale per le spese di istruzione e mediche in considerazione del loro costante ripetersi, potendo comunque la loro quantificazione essere determinata sulla base di un mero calcolo matematico.
La Corte distrettuale, nel rigettare l'appello, chiarisce quanto segue:
a) in tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste "pro quota" a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto;
b) pertanto, il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
c) nel caso di specie emerge in modo palese, anche dallo stesso numero di esborsi indicati nell'atto di precetto e dalla mole dei documenti prodotti, che le spese straordinarie richieste non attengono a spese ripetitive e già in qualche modo determinate in modo chiaro nel loro ammontare, ma di esborsi fuori dall'ordinario per cui la sentenza di separazione non può costituire valido titolo esecutivo;
d) peraltro l'attenta e meticolosa indicazione di quelle che vengono ritenute “spese straordinarie” in sentenza non permette nel caso di specie di indicarne il relativo ammontare e pertanto, dovendo l'ammontare del credito essere ricavato aliunde, la sentenza di separazione non può costituire valido titolo esecutivo per tali spese;
e) occorre perciò adire nuovamente il giudice affinché accerti l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità.
Corte Appello Venezia sentenza n.1895 2022