Sentenza notificata via pec senza attestazione di conformita’ all’originale e decorrenza del termine per l’impugnazione

Sentenza notificata via pec senza attestazione di conformita’ all’originale e decorrenza del termine per l’impugnazione
Mercoledi 13 Novembre 2019

Con l’ordinanza n. 28818/2019, pubblicata l’8 novembre 2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla decorrenza o meno del termine breve per l’impugnazione di una sentenza notificata a mezzo pec priva dell’attestazione di conformità all’originale.

IL CASO: La vicenda sottoposta all’esame dei giudici di Piazza Cavour trae origine dalla sentenza con la quale la Corte di Appello rigettava l’appello promosso avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni per essersi appropriata per oltre un decennio di ingenti somme a titolo di indennità di accompagnamento spettanti ad un soggetto invalido e dichiarato interdetto di cui la convenuta era stata in precedenza la tutrice.

La sentenza della Corte di Appello veniva notificata a mezzo pec al difensore della parte soccombente senza l’attestazione di conformità all’originale contenuto nel fascicolo telematico.

Avverso la suddetta sentenza veniva interposto ricorso per Cassazione. La controricorrente eccepiva, tra l’altro, la tardività del ricorso per essere stato proposto oltre il decorso del termine breve dei sessanta giorni della notifica.

LA DECISIONE: Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione, dopo aver evidenziato che già nel caso di notifica con i mezzi tradizionali gli stessi giudici di legittimità avevano affermato che “l’esistenza di irregolarità nel rilascio di copia di atti da parte del cancelliere non determina la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, stante il numerus clausus delle relative ipotesi e considerato che anche la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell’impugnazione” (Cass. 12/05/2014, n. 10224), ha ritenuto fondata l’eccezione di tardività del ricorso e nel dichiararlo inammissibile ha ribadito che “la notificazione telematica della sentenza, mediante copia priva della regolare attestazione di conformità all’originale, ma la cui relata contenga l’indicazione della data di pubblicazione e l’attestazione che la stessa, originariamente, recava firma digitale, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, salvo che il destinatario deduca e dimostri che tale irregolarità abbia arrecato un pregiudizio alla conoscenza dell’atto e al concreto esercizio del diritto di difesa” (Cass. ord. 16/08/2018, n. 20747).

In altri termini, secondo gli Ermellini, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre l’impugnazione la notifica della sentenza eseguita a mezzo pec priva dell’attestazione di conformità all’originale estratta dal fascicolo telematico, se la parte che ha ricevuto la suddetta notifica non provi che la sua irritualità abbia menomato il suo diritto di difesa (ad es. per incompletezza della copia, o, perfino, per materiale non conformità al suo originale), e non deduca quale specifico pregiudizio gli sia derivato dalla mancata attestazione di conformità all’originale, non essendo sufficiente la generica deduzione della non conformità o irritualità della stessa.

Allegato:

Casaszione civile sentenza n.28818/2019

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