Il presunto padre si rifiuta di sottoporsi al test del DNA: conseguenze.

Il presunto padre si rifiuta di sottoporsi al test del DNA: conseguenze.
Mercoledi 13 Novembre 2019

Il rifiuto di sottoporsi all'esame del DNA può valere da solo come prova per l'affermazione della paternità.

Così ha deciso la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 28886/2019.

Il caso: Nel contesto di un procedimento per il riconoscimento di paternità il Tribunale di Bari dichiarava la paternità giudiziale di I.V. e accoglieva le conseguenti domande accessorie avanzate da E.R., aventi ad oggetto l'obbligo di mantenimento e il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti a causa dell'assenza della figura paterna.

La Corte d'Appello rigettava il gravame proposto dal padre, che ricorre quindi in Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 269 c. 2 c.c. e 116 co.2 c.p.c. in quanto:

  • la Corte territoriale ha fondato il suo convincimento sul rifiuto del ricorrente di sottoporsi all'esame ematico, senza valutare le ragioni di tale rifiuto (timore di subire danni fisici e psicologici derivanti da un esame invasivo);

  • non ha consentito al ricorrente di provare la propria estraneità alla vicenda tramite prove testimoniali.

    La Cassazione, nel ritenere infondate le doglianze, dichiara inammissibile il ricorso e osserva che:

    a) la Corte territoriale si è conformata al principio consolidato per cui nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda;

    b) peraltro la Corte ha acquisito anche altri elementi di fatto che suffragano l'attendibilità della ricostruzione fornita da E.R., come la precedente azione, poi abbandonata, intrapresa dalla madre della istante per la dichiarazione giudiziale di paternità. 

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.28886/2019

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