Con l’ordinanza n. 28810/2019, pubblicata l’8 novembre 2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle modalità con le quali l’attore deve procedere, ai fini della sua validità, alla rinotifica della citazione nel caso in cui sia il Giudice a disporla.
Giovedi 14 Novembre 2019 |
IL CASO: Nella vicenda esaminata dai giudici di legittimità, il Tribunale alla prima udienza, avendo rilevato il mancato rispetto del termine a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., disponeva il rinnovo della notifica dell’atto di citazione al convenuto.
La domanda attorea veniva accolta nella contumacia del convenuto. Quest’ultimo proponeva appello chiedendo che venisse dichiarata la nullità della sentenza impugnata, deducendo che il primo atto di citazione era stato notificato senza osservare il termine minimo a comparire, mentre il successo atto era privo delle indicazioni di cui all’art. 163 c.p.c., avendo l’attore notificato una copia del primo atto di citazione con allegata una copia del verbale di udienza con cui era stata disposta la rinnovazione della notifica ed era stata fissata la nuova udienza.
La Corte di Appello rigettava l’impugnazione confermando la sentenza di prime cure. Pertanto, il convenuto originario interponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 101, 156, 163, 163 bis, 164 c.p.c. e 24 Cost.
LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione nell’evidenziare che l’art. 164, 2° co. c.p.c., secondo il quale “Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio”, fa chiaramente riferimento alla rinnovazione della citazione, ha ritenuto non condivisibile quanto affermato dalla Corte d’appello con la sentenza impugnata, secondo la quale nessuna norma impone la redazione di un atto di citazione “ex novo”, ed ha accolto il ricorso con rinvio al giudice di secondo grado, sulla scorta delle seguenti osservazioni:
1, l’atto di citazione, così come quello in rinnovazione, è diretto ad un soggetto non ancora assistito dal difensore, che ha diritto di sentirsi indicare chiaramente quale è l’udienza di prima comparizione rispetto alla quale costituirsi tempestivamente, pena le decadenze previste;
2. nel caso in cui al convenuto viene notificata una citazione che indica la prima udienza di comparizione per una data già trascorsa e una ordinanza (verbale di udienza) che non chiarisce che la data di rinvio deve considerarsi come nuova data di prima comparizione, la suddetta chiarezza manca;
3. dal comune cittadino, infatti, non si può pretendere una conoscenza dei meccanismi processuali che lo induca ad identificare senz’altro nell’udienza di rinvio quella di nuova prima udienza;
4. nel caso in cui il convenuto non si costituisca nemmeno all’udienza di rinvio a seguito dell’ordinanza di rinnovo della notifica dell’atto di citazione, in questi casi non è possibile invocare il principio di raggiungimento dello scopo;
Inoltre, hanno concluso gli Ermellini, come affermato dalla stessa Corte di Cassazione, la notifica dell’ordinanza di fissazione della nuova udienza non può tener luogo della rinnovazione della citazione e «l’evocazione in lite attuata attraverso la combinazione dei due atti diverge -all’evidenza dalla prescrizione di legge che esige la rinnovazione della citazione» (Corte di Cassazione, n. 279/2017).