La remissione di querela non può incidere, negandola retrospettivamente, sulla rilevanza penale dei maltrattamenti i quali integrano un reato perseguitabile d'ufficio.
Lunedi 11 Marzo 2024 |
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9849 del 7 marzo 2024.
Il caso: la Corte di appello di Lecce confermava la condanna disposta in primo grado nei confronti di Tizio per due distinti delitti di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) (capi di imputazione a) e c)) e di lesioni (artt. 582, 585, comma 1, 577, comma 1, cod. pen.) nei confronti della moglie Livia.
Tizio, per il tramite del proprio difensore, ricorre in Cassazione, deducendo, come quarto motivo,vizio di motivazione quanto alla successiva remissione della querela da parte della persona offesa: per il ricorrente, dopo la condanna del coniuge la persona offesa ha rimesso la querela, a dimostrazione della scarsa attendibilità della stessa e della conseguente illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Per la Cassazione il motivo è manifestamente infondato: sul punto si afferma che:
a) la remissione di querela non può incidere, negandola retrospettivamente, sulla rilevanza penale dei maltrattamenti i quali integrano un reato peraltro perseguitabile d'ufficio; tantomeno intacca la già rilevata tenuta logica della motivazione, sviluppata in modo compiuto e non contraddittorio;
b) ciò, in disparte ogni considerazione sulla frequenza con cui, stante la specificità dei rapporti di coppia caratterizzati dalla sopraffazione di una parte sull'altra, le querele sono rimesse, talvolta dietro spinte coattive;
c) nel caso di specie, peraltro, nella sentenza di primo grado si dà atto delle ripetute minacce rivolte dall'imputato alla persona offesa perché non presentasse denuncia/querela a fronte delle gravi condotte che ne hanno leso integrità fisica e morale;
d) il rilievo difensivo sollecita, tuttavia, una precisazione, potendo erroneamente indurre a ritenere che quantomeno il delitto di lesioni (capo b) sia divenuto non procedibile a seguito della dedotta remissione della querela da parte della persona offesa;
e) sebbene, a seguito della c.d. riforma Cartabia, le lesioni ai danni del coniuge siano divenute perseguibili a querela di parte (art. 582, comma 2, cod. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 10/10/2022, n. 150), quelle per cui si procede sono le medesime descritte nel secondo punto del capo a) di imputazione relativo al delitto di maltrattamenti;
f) il reato di lesioni personali, quando commesso in occasione del delitto di maltrattamenti, resta procedibile d'ufficio anche in caso di lesioni lievissime e - oggi - di lesioni comuni (come nel caso di specie), per effetto del richiamo operato dall'art. 582, comma 2, cod. pen. all'art. 585 e di questo, a sua volta, al citato art. 576, comma 1, n. 5, cod. pen