Con l’ordinanza n. 30318/2019, pubblicata il 21 novembre 2019, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla natura dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica di un atto a mezzo del servizio postale e sulle modalità di contestazione dello stesso.
Lunedi 23 Dicembre 2019 |
IL CASO: La vicenda esaminata dai giudici di legittimità nasce dall'opposizione a cartella di pagamento promossa da un’automobilista avente ad oggetto sanzioni per violazioni al codice della strada con la quale veniva eccepita la mancata notifica del verbale di accertamento.
Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, mentre in sede di gravame il Tribunale riformava la sentenza di primo grado ritenendo regolarmente notificato il verbale con conseguente rigetto dell’opposizione, in quanto l’opponente avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione contro il verbale, non potendo fare valere le sue doglianze attraverso l’impugnazione della cartella di pagamento.
Pertanto, avverso la decisione del Tribunale, l’automobilista interponeva ricorso per Cassazione deducendone l’erroneità in quanto il giudice di merito :
- aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova dell’avvenuta notifica del verbale, la produzione della sola copia dell’avviso di ricevimento;
- che la sottoscrizione presente sul suddetto avviso dovesse essere tempestivamente contestata, mentre in realtà nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa non esisterebbero preclusioni;
- che infine l’avviso di ricevimento era stato ritenuto un atto pubblico con la conseguente necessità che per la contestazione fosse necessaria la querela di falso e che questa non potesse essere proposta in quanto non era stato mai prodotto l’originale del suddetto avviso.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Cassazione che lo ha rigettato sulla scorta delle seguenti osservazioni:
l’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico. Pertanto per la sua contestazione è necessario proporre la querela di falso (Corte di Cassazione, Sez. VI – 2, Ordinanza n. 8082 del 21/03/2019, Rv. 653384 – 01; principio ribadito a partire da Corte di Cassazione, Sez. I, Sentenza n. 4733 del 18/12/1957, Rv. 881910 – 01);
la parte non è esonerata dal proporre la querela di falso avverso la fotocopia, non disconosciuta, dell’avviso di ricevimento della notifica dell’atto se non viene prodotto l’originale del suddetto avviso (Corte di Cassazione, Sez. III – , Ordinanza n. 32219 del 13/12/2018, Rv. 651950 – 01);
il disconoscimento della fotocopia di un documento, in mancanza di deroghe espresse previste dalla legge, deve essere tempestivo in qualsiasi tipo di giudizio (arg. ex Corte di Cassazione, Sez. VI – 2, Ordinanza n. 21339 del 14/10/2011, Rv. 619606 – 01: “la copia fotostatica della procura alle liti rilasciata al difensore di una delle parti si ha per riconosciuta se la controparte non la disconosca, in modo formale, ai sensi degli artt. 214 e 215 cod. proc. dv. (applicabili in difetto di previsione di un distinto regime del disconoscimento della copia fotografica ai sensi dell’art. 2719 cod. civ.), nella prima udienza o risposta successive alla sua produzione”.