Cause introdotte con citazione spedita prima del 28.2.2023 e consegnata dopo tale data: si applica rito pre-Cartabia

Avv. Stefania Biscione.
Cause introdotte con citazione spedita prima del 28.2.2023 e consegnata dopo tale data: si applica rito pre-Cartabia

Alle cause introdotte con atto di citazione notificato a mezzo posta, spedito prima del 28.2.2023 e consegnato al destinatario dopo tale data, debba applicarsi la disciplina previgente la Legge Cartabia

Lunedi 7 Agosto 2023

Considerato che la cd. Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/22) si applica ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023, mentre a quelli pendenti in tale data si applicano le disposizioni anteriormente vigenti, deve ritenersi che alle cause introdotte con atto di citazione notificato a mezzo posta, spedito prima del 28.2.2023 e consegnato al destinatario dopo tale data, debba applicarsi la disciplina previgente in base all’art. 35, comma 1, del predetto D.Lgs. e, soprattutto, in base al principio generale per cui la validità di un atto processuale deve ritenersi regolata dalla normativa vigente al momento in cui viene posto essere, in quanto, altrimenti opinando, il principio di tutela dell’affidamento dell’attore sarebbe condizionato dagli esiti del procedimento notificatorio.

IL CASO: L’avv. Tizio in data 25.2.2023 consegnava all’Ufficiale Giudiziario l’atto di citazione da notificare a Caio. La notifica, effettuata a mezzo del servizio postale, si completava dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia. Il convenuto eccepiva la nullità della citazione in quanto non conforme al rito vigente al momento del perfezionamento della notifica.

Il Tribunale di Torre Annunziata nella ordinanza de qua ha ritenuto applicabile al giudizio così introdotto la disciplina previgente, ritenendo fondate le contestazioni mosse dall’attore all’eccezione di nullità.

Ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. n. 149/22, le disposizioni della c.d. Riforma Cartabia, salvo che non sia diversamente previsto, hanno effetto a decorrere dal 28.2.2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28.2.2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti, ultrattive, quindi, per i procedimenti già pendenti.

A sostengo della validità della citazione consegnata all’Ufficiale Giudiziario in data 25.2.2023, e, dunque, prima dell’entrata in vigore della Riforma, ma notificata dopo il 28 febbraio, l’attore invocava l’applicabilità del principio cd. della scissione degli effetti della notifica fra notificante e notificato, secondo cui la notifica si perfeziona per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto, previsto dall’art. 149 c.p.c. all’esito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 477 del 26.11.2002, richiamando, altresì, l’attenzione del Giudicante sulla sentenza della Cassazione SS.UU. n. 24822 del 9.12.2015, nella quale il Supremo Collegio è giunto ad affermare che tale regola non solo riguarda gli atti processuali – nei quali il caso di specie era sussumibile - ma addirittura si estende agli effetti sostanziali dei primi allorquando il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale (dando una interpretazione costituzionalmente orientata della norma specifica di cui si trattava ossia l’art. 2943 c.c.) sulla base del principio secondo cui non si può far incombere sul notificante un onere di precauzione in termini incerti (ironicamente la Corte si pone la domanda relativa a quanti giorni prima l’avvocato avrebbe dovuto consegnare l’atto all’Ufficiale Giudiziario: qualche giorno prima, sì, ma quanti giorni prima?) giungendo a confermare che l’incertezza non possa gravare sul notificante il quale, dopo la consegna del plico all’Ufficiale giudiziario, non ha il controllo dell’attività di notifica vera e propria.

D’altro canto, ritenere applicabile alla citazione “spedita” prima del 28 febbraio la disciplina entrata in vigore successivamente avrebbe determinato un periodo di assoluta incertezza e di sostanziale diniego dell’accesso alla giustizia: in sostanza, ogni avvocato notificante, essendo il giorno del perfezionamento della notifica per il destinatario incerto e sottratto al suo controllo, presumibilmente dal 15 febbraio 2023 – o forse anche prima - avrebbe dovuto paralizzare la propria attività ed attendere, per richiedere la notifica di un atto, l’entrata in vigore della Riforma Cartabia in quanto, notificando atti di citazione redatti secondo il vecchio rito, ne avrebbe rischiato la nullità in caso di notifica tardiva, ma, d’altro canto, certamente non avrebbe potuto spedire per la notifica citazioni redatte secondo il rito Cartabia rischiando, altrimenti, non solo la nullità nel caso di notifica tempestiva e precedente all’entrata in vigore della Riforma, ma anche l’ulteriore eccezione di aver fatto riferimento a norme ancora non entrate in vigore in un atto redatto, sottoscritto e spedito per la notifica prima dell’1.3.2023 – a prescindere dal momento in cui l’atto avrebbe raggiunto il destinatario.

Con l’ulteriore aggravio di una disparità fra società e/o soggetti muniti di PEC con riguardo ad azioni relative alla loro attività professionale, che avrebbero potuto ricevere citazioni anche durante l’ultima parte del mese di febbraio, e i privati cittadini o altri soggetti giuridici privi di PEC, per i quali sostanzialmente il legislatore avrebbe inconsapevolmente determinato (almeno) una decina di giorni di “scudo giuridico”, con ulteriori conseguenze in materia di prescrizione di diritti azionabili solo con azione giudiziaria (come nel caso sottoposto al Supremo Collegio nella sentenza sopra richiamata).

Allegato:

Tribunale Torre Annunziata

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