Mediazione delegata dal giudice d'appello: quando è soddisfatta la condizione di procedibilità

Mediazione delegata dal giudice d'appello: quando è soddisfatta la condizione di procedibilità

Con l'ordinanza n. 13029/2022 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della mediazione delegata dal giudice, ribadendo in quali ipotesi può essere dichiarata la improcedibilità della domanda in caso di diniego di dare inizio alla mediazione di una delle parti in causa.

Giovedi 5 Maggio 2022

Il caso: Per quanto interessa in questa sede, la Corte d'appello di Firenze, nella controversia ereditaria derivante dalla morte di Tizio fra i figli e il coniuge di lui, Mevia, dichiarava improcedibile l'appello proposto da Mevia a causa del rifiuto di questa di dare inizio alla procedura di mediazione ordinata dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 5, comma 2 bis del d. lgs. 28 del 2010 e successive modifiche.

La Corte motivava la decisione sulla base del fatto che:

- la procedura fu avviata, ma l'appellante era comparsa non personalmente, ma a mezzo di rappresentante, dichiarando, insieme al proprio legale, di non acconsentire all'inizio della procedura;

- secondo la Corte d'appello, in caso di mediazione disposta dal giudice, la condizione di procedibilità implica che le parti compaiano personalmente e che la mediazione sia effettivamente avviata: solo la mancanza di un accordo, che presuppone ovviamente una ipotesi transattiva discussa tra le parti, consente di avere per avverata la condizione di procedibilità.

Mevia ricorre in Cassazione, deducendo che:

- la sanzione della improcedibilità, anche in caso di mediazione facoltativa in sede di appello, consegue, su eccezione di parte, solo alla mancata presentazione dell'istanza da parte dell'attore, libere le altre parte di rifiutarsi di darvi seguito, salve le conseguenze preyiste nell'art. 8 del D. 19s n. 28 del 2010.

La Cassazione, nell'accogliere il ricorso, in tema di mediazione ribadisce i seguenti principi:

a) nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D. Lgs.n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;

b) nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale,eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;

c) la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre;

d) questi principi, stabiliti per la mediazione obbligatoria, sono applicabili allo stesso modo alla mediazione discrezionale disposta dal giudice d'appello.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.13029 2022

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