Mediazione delegata: devono partecipare tutte le parti del giudizio a pena di improcedibilità

A cura della Redazione.
Mediazione delegata: devono partecipare tutte le parti del giudizio a pena di improcedibilità

La mediazione demandata senza limiti soggettivi deve coinvolgere tutte le parti del processo, comprese le parti chiamate in garanzia.

Il principio è stato ribadito dal Tribunale di Bolzano nella sentenza n. 1058/2025.

Mercoledi 4 Febbraio 2026

Il caso: Una Compagnia di assicurazioni agiva in surroga ex art.?1916 c.c. per il recupero di €?325.365,63, corrisposti al proprio assicurato, Tizio, a seguito di un incendio verificatosi presso gli immobili assicurati di proprietà del medesimo; la compagnia ritiene responsabili i convenuti ing. Caio, in qualità di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza dei lavori edili in corso, e la convenuta Delta srl, nella qualità di impresa affidataria del cantiere, per la mancata adozione di idonee misure di sicurezza nonché per negligenza nella gestione del cantiere.

I convenuti si costituivano in giudizio respingendo ogni addebito e chiedendo la chiamata in causa delle rispettive compagnie assicuratrici, che si costituivano a loro volta.

Alla prima udienza successiva alla modifica del rito, il Giudice, “ritenuto utile disporre una mediazione demandata dal giudice, considerata la molteplicità delle parti e la possibilità di ripartire le eventuali varie responsabilità”, disponeva “l’esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5-quater del D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28”.

Nell'udienza successiva allìesperimento della mediazione, tutte le parti, tranne la parte attrice, eccepivano, riferendosi al verbale e all’invito al primo incontro di mediazione, che questa era stata instaurata soltanto nei confronti delle due parti convenute e non anche nei confronti delle due chiamate in causa e, di conseguenza, tutte e tre le parti eccepivano l’improcedibilità della domanda giudiziale attorea; le chiamate in causa eccepivano inoltre l’improcedibilità delle domande di manleva.

Per il Tribunale l'eccezione è fondata:

1) la giurisprudenza di merito è consolidata nel ritenere che la mediazione demandata senza limiti soggettivi (che, peraltro, sarebbero controproducenti) debba coinvolgere tutte le parti del processo; 2) è chiara la ratio della necessità di coinvolgere, in particolare, anche le parti chiamate in garanzia: la presenza delle stesse, alla fine ancora più importante delle parti convenute, aumenta notevolmente la probabilità di un esito positivo della mediazione, in quanto sono spesso loro stesse che si accollano le somme risarcitorie condivise tra le parti;

3) come enunciato nella sentenza della Corte d'Appello di Firenze, Sez. IV, Sent.,09/11/2023, n. 2282, nella “mediazione delegata … non v'è ragione di distinguere tra attore, convenuto e terzo chiamato, posto che già è stato introdotto un giudizio che ha senso mandare in mediazione solo ove ciò sia suscettibile di chiudere la complessiva controversia; non solo un accordo parziale non avrebbe una particolare utilità, dal punto di vista dell'economia processuale, ma soprattutto intanto vi possono essere concreti spazi di conciliazione in quanto pure l'assicuratore partecipi, anche economicamente, all'auspicato accordo conciliativo”,

4) per quanto riguarda le spese, il Tribunale ritiene giustificato disporne la compensazione, in considerazione del fatto che ”l’esperimento di un procedimento di mediazione” era rivolto indifferentemente a tutte le parti, sicché ciascuna di esse era tenuta ad agire e/o prestare la dovuta collaborazione allo scopo di instaurare una mediazione soggettivamente completa;

5) nel caso in questione, tutte le parti, tranne l'attrice, hanno chiesto l'improcedibilità, ma nessuna di esse ha sollecitato tempestivamente l'integrazione della mediazione con le parti mancanti o ha comunque collaborato per sanare la situazione: ne consegue che tutte le parti hanno concorso a determinare l’esito negativo della mediazione e la conseguente improcedibilità, circostanza che integra “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare la compensazione reciproca delle spese.

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