L'articolo commenta una recente ordinanza della Corte di Cassazione (762/2026) e - partendo da un istituto tipico del diritto agrario - allarga la visuale fino al principio di non contestazione.
| Mercoledi 4 Febbraio 2026 |
La prelazione del coltivatore – nell’ipotesi di alienazione del fondo a terzi – è disciplinata dalla legge n° 590 del 1965 (“Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice”).
Anche questo istituto di diritto sostanziale si trova a fare i conti con il principio processuale di non contestazione, introdotto nel codice di procedura civile nel 2009 (art. 115): novella di rito introdotta, dunque, quaranta anni dopo l’entrata in vigore della legge speciale agraria. Tuttavia – in questo come in altri contesti – un uso indiscriminato del detto principio processuale può portare a delle vere e proprie ingiustizie, da qui l’esigenza avvertita dalla Corte di legittimità di compendiare il modo di atteggiarsi della contestazione in generale e – segnatamente – nel contesto delle controversie agrarie (Ord. n° 762 del 2026, depositata il 14 gennaio 2026).
Allo scopo di rendere maggiormente intellegibile la pronuncia, si offrono le coordinate normative fondamentali, ai fini del migliore inquadramento del caso.
L’art. 8 della legge n° 590 del 1965.
L’art. 8 della legge n° 590 del 1965 stabilisce che – in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti – l’affittuario a parità di condizioni “ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”.
Qualora il proprietario-venditore non provveda alla notificazione della proposta di alienazione al coltivatore, quest’ultimo può “riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa”.
Dunque, il diritto di riscatto è subordinato a pregnanti requisiti soggettivi (qualità di affittuario e coltivatore) ed oggettivi (coltivazione da almeno due anni, tra gli altri): ed è proprio la prova di tali requisiti a costituire il focus dell’ordinanza n° 762 del 2026.
L’ Ordinanza n° 762 del 2026 della Corte di Cassazione.
Il Tribunale accoglieva la domanda di riscatto del coltivatore, sulla base della non contestazione – da parte del convenuto-acquirente del fondo – dei presupposti soggettivi e oggettivi per l’esercizio del diritto di riscatto.
La Corte di Appello confermava la decisione del Giudice di primo grado: l’acquirente ricorreva in Cassazione, la quale cassava con rinvio.
La Corte di Cassazione nell’ordinanza n° 762 del 2026, non mancando di evidenziare il “largo uso istruttorio, da parte del Giudice di Appello, del difetto di contestazione”, si sofferma – innanzitutto – sulle corrette modalità applicative della contestazione.
Gli Ermellini ricordano – quindi – il consolidato orientamento secondo cui l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, “sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi invochi il carattere dirimente, sul piano istruttorio, del principio di non contestazione allegare che la controparte fosse a conoscenza della circostanza assunta come incontroversa”; tale principio assume un suo più pregnante significato nei casi in cui il fatto consista “non già in un fatto comune alle parti, bensì in un fatto proprio della parte denunciante”.
Applicando tali principi alle controversie in tema di prelazione agraria, la Corte sottolinea che i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge speciale attengono alla “sfera soggettiva di controllo propria del retraente” (si pensi solo al rapporto tra il fondo e la capacità lavorativa della famiglia del coltivatore): circostanze non ragionevolmente conoscibili dalla controparte.
L’acquirente il fondo si vedeva – dunque – accogliere il ricorso di legittimità: la Cassazione riteneva errata la decisione impugnata nella parte in cui ha conferito rilievo istruttorio al difetto di contestazione dei “requisiti di carattere soggettivo e oggettivo condizionanti il valido esercizio delle prerogative di prelazione e di riscatto del fondo”.
Considerazioni finali.
Fatta una sintesi genuina dell’ordinanza, può svolgersi qualche considerazione sul piano della tenuta delle garanzie.
Ed infatti l’esercizio del diritto di riscatto del fondo, ai sensi dell’art. 8 della legge n° 590 del 1965, produce la sostituzione ex tunc del retraente nella stessa posizione dell’acquirente del fondo. Ebbene, alla luce dell’ordinanza in commento, è necessario che il coltivatore provi con rigore di essere in possesso dei requisiti di legge, a fronte di conseguenze così incisive sugli assetti proprietari (l’acquirente – a seguito del riscatto – è come se non avesse mai acquistato).
A fronte di un’ingiusta ed errata applicazione di uno strumento processuale (non contestazione ex art. 115 c.p.c.), si può ancora confidare nella Corte di Cassazione e nel rispetto della corretta distribuzione degli oneri probatori.