Ammissibile la comunicazione dell'invito alla mediazione delegata dal giudice presso il procuratore costituito nel processo in quanto garantisce la effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata.
Mercoledi 20 Marzo 2024 |
In tal senso si è espressa la Corte d'Appello di Napoli nella sentenza n. 586/2024.
Il caso: Mevia conveniva avanti al Tribunale di Napoli Lucilla per sentire dichiarare ex art. 2932 c. c. il trasferimento di proprietà, in capo alla stessa Mevia di un terreno del pervenuto alla promittente alienante, Lucilla, con atto di donazione, condizionando il detto trasferimento al pagamento della somma di Euro 27.500,00, a condizione, a sua volta, della previa liberazione dell'immobile da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli ed ordinando al Conservatore dei Registri immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito, il tutto previa pronuncia di accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte della convenuta Lucilla, consistito nella omessa sottoscrizione del contratto definitivo alla data stabilita.
Il Tribunale accoglieva la domanda di Mevia; la convenuta soccombente Lucilla proponeva quindi appello chiedendo l'integrale riforma con l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in quella sede; la Corte distrettuale disponeva la mediazione ex art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010 (nella formulazione vigente ratione temporis) che non sortiva esito positivo.
Mevia, tramite nuovo difensore, si costituisce eccependo, in primis, l'improcedibilità dell'appello per vizi attinenti alle modalità di trasmissione dell'invito in mediazione; in particolare rileva che:
- Lucilla aveva notificato, tramite l'Organismo di mediazione adito, l'istanza dell'avvio del procedimento di mediazione, demandato dalla Corte ex art. 5 del decreto legislativo 28/2010, presso il procuratore dell'appellata in violazione della ratio della predetta normativa, diretta a favorire la composizione bonaria della lite tra le parti;
- la suddetta istanza andava notificata alla parte personalmente e non al suo procuratore alle liti, in mancanza di una esplicita elezione di domicilio inerente ad attività di mediazione o quantomeno extragiudiziarie.
La Corte distrettuale, nel rigettare l'eccezione di improcedibilità, rileva quanto segue:
a) la normativa prevede la comunicazione "all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione" (art. 8, comma 1, D.lgs. 28/2010, nel testo previgente e applicabile ratione temporis) con il chiaro intento di consentire che la stessa sia tempestivamente informata per poter partecipare all'incontro di mediazione;
b) tale norma deve ritenersi funzionale all'attuazione del principio della necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore e per questo motivo la comunicazione (soprattutto se la mediazione precede il processo) deve essere indirizzata alla parte personalmente;
c) la norma, tuttavia, non prevede una disciplina ad hoc per la mediazione demandata dal giudice e, comunque, per quelle procedure di mediazione avviate quando il processo è già pendente risultando così nominato un avvocato che rappresenta la parte e presso il quale ha questa ha eletto domicilio;
d) considerato quindi che la funzione è quella di informare la parte personalmente perché possa partecipare all'incontro di mediazione (assistita dall'avvocato) è sicuramente sempre preferibile che anche quando il processo sia già pendente la comunicazione venga effettuata direttamente alla parte personalmente: ma ciò non può escludere che la comunicazione sia inviata (anche) o esclusivamente al suo procuratore costituito presso il quale la parte ha eletto domicilio;
e) appare ragionevole ritenere che la comunicazione dell'invito presso il procuratore costituito nel processo durante il quale viene disposta la mediazione sia sufficiente alla effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata.