La condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria/delegata può ritenersi soddisfatta se le parti, durante il primo incontro di mediazione, dopo la fase dedicata all’informativa, si limitano a comunicare la propria indisponibilità a procedere.
Venerdi 10 Giugno 2022 |
Con l’ordinanza n. 13029 del 26.04.2022, la Cassazione ha definitivamente superato il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria/delegata si realizza se, durante il primo incontro di mediazione, viene svolta una effettiva mediazione delle situazioni controverse.
E’ noto che il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intenda proporre una azione nelle controversie relative alle materie di cui all’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010 (c.d. mediazione obbligatoria) o proseguire la causa nelle controversie in cui la mediazione venga disposta dal Giudice dopo la prima udienza di comparizione, ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010 (c.d. mediazione delegata).
Orbene, la giurisprudenza si è spesso domandata se, ai fini dell’assolvimento della condizione di procedibilità, la parte onerata da tale obbligo debba necessariamente completare l’intero corso del procedimento conciliativo o, quanto meno, svolgere un’effettiva mediazione nel merito delle situazioni controverse, oppure se, viceversa, possa limitarsi a partecipare formalmente al primo incontro di mediazione e a manifestare, in tal sede, la propria volontà negativa di proseguire ulteriormente la procedura (in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 5, comma 2 bis, D.Lgs. 28/2010, secondo cui “la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo”).
Sulla questione si sono formati diversi orientamenti giurisprudenziali. Così, dapprima, la quasi esclusività dei Tribunali di merito (Trib. Firenze, ord. 19 marzo 2014-est. B.; Trib. Palermo, ord. 16.7.2014; Trib. Rimini, ord. 16.7.2014, Trib. Bologna, 16.10.2014; Trib. Cassino, 8.10.2014; Trib. Monza, 20.10.2014; Trib. Siracusa, 17.1.2015; Trib. Pavia, 9.3.2015; Trib. Milano, 7.5.2015; Trib. Milano, 27.4.2016; Trib. Roma, sent. 8554 del 28.04.2016; Trib. Busto Arsizio, 3.2.2016; Trib. Roma, sent. 23.02.2017 est. Monconi; C.d.A. Milano, sent. 10.05.2017; Trib. Santa Maria Capua Vetere, ord. 6.04.2018- est. Bianco) ha affermato che, ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, la mediazione dovrebbe essere effettivamente tentata[1].
In realtà, all’interno del medesimo filone giurisprudenziale, si sono sviluppate due diverse, ma simili, correnti interpretative.
Così, un primo orientamento (Trib. Roma, sent. 26.05.2016; Tribunale di Civitavecchia, ord 15.01.2016; Trib. Vasto, ord. 23.04.2016; Trib. Pavia, 20.01.2017; Trib. Monza, ord. 18.04.2018), riferito però solo ai casi di mediazione delegata dal Giudice, ha ritenuto che l'esperimento della mediazione, richiesto ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, dovrebbe inevitabilmente comportare “il superamento del primo incontro ed il completamento della procedura”[2]. Ciò per due motivi: 1) per l’esigenza di valorizzare la mediabilità in concreto della lite, così come prospettata dal Giudice; 2) per l'inutilità di un primo incontro di mediazione meramente informativo, dal momento che le parti devono essere informate sulla possibilità di avvalersi della procedura e sulle sue caratteristiche, già dal proprio difensore all’atto del conferimento dell’incarico, ex art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 28 del 2010[3].
Un secondo orientamento (confermato da diverse pronunce dei Giudici della III e V sez. civile del Tribunale di Firenze e, tra le altre, dal Trib. di Pavia, ord. 26.09.2016; dalla Corte d’Appello di Milano, Sent. 10.05.2017; e dal Trib. di Siracusa, ord. 15.05.2018), ha invece affermato che, già nel corso del primo incontro di mediazione, dopo la fase dedicata all’informativa delle parti, sarebbe necessario procedere ad un’effettiva mediazione delle situazioni controverse[4].
Sulla questione si è successivamente espressa la Cassazione (sez. III) che, con la sentenza n. 8473 del 27.03.2019, ha statuito, in contrasto con la visione elaborata dalla maggioranza dei Giudici di merito, il seguente principio di diritto: “l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla mediazione obbligatoria..” può “…ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione”.
In particolare, tale assunto si baserebbe, secondo la Corte, su due diverse ragioni[5]: 1) una prima ragione di carattere letterale: la struttura del procedimento di mediazione, così come regolamentata dall’art. 8 D.Lgs. n. 28 del 2010 (rubricato “Procedimento”), sembrerebbe prevedere un primo incontro preliminare davanti al mediatore - durante il quale questi “chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione” e le invita ad “esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura” – ed eventualmente uno o più incontri successivi, dedicati – solo questi - all’effettivo svolgimento del procedimento conciliativo; 2) una seconda ragione di carattere sistematico-costituzionale: la previsione dell’obbligatorietà del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, rappresenterebbe una forma di limitazione del diritto costituzionalmente garantito di accesso alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e pertanto dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo.
Ciononostante, la successiva giurisprudenza di merito (tra le altre, Trib. Firenze sent. 8.05.2019; Trib. Firenze, ord. 22.12.2021) ha continuato ad applicare gli orientamenti antecedenti alla statuizione degli Ermellini. Di particolare rilievo, in questo senso, è la sentenza del Tribunale di Firenze dell’8/05/2019, con cui il Giudice fiorentino, contestando apertamente il principio di diritto elaborato dalla Cassazione e ponendo l’accento sull’esigenza di salvaguardare interessi generali rilevanti (come quello ad un sistema giudiziario efficiente e non sovraccarico e quello ad una composizione della lite più celere ed immediata), ha affermato che, in tema di mediazione obbligatoria, il primo incontro di mediazione dovrebbe avere “natura bifasica", con una prima fase di carattere informativo (sulle modalità e funzioni della mediazione) e con una seconda fase di carattere effettivo.
La questione sembra essere stata finalmente risolta dalla recentissima ordinanza n. 13029, emessa dalla Suprema Corte (sez. II) il 26.04.2022. Con tale decisione, infatti, la Cassazione – pronunciandosi, tra le altre cose, sulla procedibilità dell’appello proposto da un soggetto che, al primo incontro di mediazione (delegata dalla Corte d’Appello di Firenze), aveva dichiarato insieme al proprio legale, di non acconsentire all'inizio della procedura - ha statuito che : “la condizione di procedibilità (tanto in caso di mediazione obbligatoria, quanto in caso di mediazione delegata) può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre”.
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Note:
[1] Cfr. Tribunale Firenze sez. III, 08/05/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 08/05/2019)
[2] Cfr., nuovamente, Tribunale Firenze sez. III, 08/05/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 08/05/2019); Cfr. C. Concina, L’adesione al procedimento è obbligatoria in caso di mediazione delegata dal Giudice?, in “Il diritto.it”, 1.10.2019, https://www.diritto.it/ladesione-al-procedimento-e-obbligatoria-in-caso-di-mediazione-delegata-dal-giudice/#_ftnref5 , 30.03.2021.
[3] Cfr. Ivi.
[4] Cfr. Ivi.
[5] Cfr. Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.8473; Cfr., anche, C. Concina, op. cit. ui il testo dell'articolo