Per la Cassazione, la partecipazione al primo incontro di mediazione, anche quando disposta discrezionalmente dal giudice d'appello, richiede una procura speciale sostanziale che attribuisca al delegato il potere di disporre dei diritti controversi; una delega limitata a "presenziare" o ad "assistere" non soddisfa la condizione di procedibilità dell'impugnazione.
| Venerdi 17 Luglio 2026 |
La sentenza aggiunge un tassello ulteriore alla giurisprudenza consolidata sulla partecipazione delle persone giuridiche al procedimento di mediazione, estendendo espressamente i principi già affermati per la mediazione obbligatoria anche alla mediazione discrezionale disposta dal giudice in grado d'appello ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010.
La pronuncia conferma che la delega conferita al difensore o a un dipendente della società deve avere ad oggetto poteri sostanziali reali e non una mera presenza formale, con evidenti ricadute pratiche sulla redazione delle procure speciali da utilizzare nei procedimenti di mediazione delegata.
Alfa spa aveva citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, Beta - azienda speciale per i servizi idrici, in liquidazione, per ottenere il pagamento di oltre due milioni di euro a titolo di corrispettivo per la fornitura di acqua potabile, effettuata tramite acquedotti regionali in un determinato periodo, in via principale per inadempimento contrattuale e, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c. Beta si era costituita eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità della domanda per precedenti giudicati e l'illegittimità delle tariffe applicate.
Il Tribunale aveva rigettato le domande di Alfa, che proponeva quindi appello. Nel corso del giudizio di secondo grado, la Corte d'Appello di Napoli disponeva l'esperimento di una mediazione delegata. All'esito degli approfondimenti istruttori sulle modalità di partecipazione all'incontro di mediazione, la Corte territoriale dichiarava l'appello improcedibile, ritenendo che la mediazione non fosse stata validamente esperita da Alfa, la quale aveva partecipato tramite una dipendente delegata a "presenziare" e tramite il proprio difensore, delegato ad "assistere", senza che risultasse conferita una procura idonea a disporre dei diritti controversi.
Avverso tale pronuncia Alfa proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi:
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che la valutazione sulla "demandabilità" della controversia alla mediazione, riservata al giudice di merito in base all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, non è sindacabile in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Cassazione lo ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato, ribadendo alcuni principi già consolidati nella propria giurisprudenza:
Applicando questi criteri al caso concreto, la Cassazione ha condiviso la valutazione della Corte d'appello, secondo cui le deleghe conferite alla dipendente (a "presenziare") e al difensore (ad "assistere") non attribuivano alcun potere di mediare, conciliare o disporre dei diritti controversi, e non erano quindi idonee a soddisfare la condizione di procedibilità dell'appello. La Corte ha inoltre chiarito che una dichiarazione di indisponibilità a proseguire la mediazione resa dalla controparte, regolarmente comparsa, non può sanare la partecipazione irrituale dell'altra parte, quando questa sia intervenuta solo tramite soggetti privi di procura sostanziale idonea.
Il principio di diritto può essere così sintetizzato: la partecipazione della parte, anche per il tramite di un rappresentante o del proprio difensore, al primo incontro di mediazione - sia essa obbligatoria, sia essa discrezionalmente disposta dal giudice d'appello ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010 - richiede una procura speciale sostanziale che attribuisca il potere di disporre dei diritti controversi, non essendo sufficiente una delega limitata alla mera presenza o assistenza all'incontro.
Sulla base di tali argomentazioni la Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.