Divisione ereditaria e mediazione demandata: mancata adesione e improcedibilità

A cura della Redazione.
Divisione ereditaria e mediazione demandata: mancata adesione e improcedibilità

Il Tribunale di Latina nella sentenza n. 736/2026 dichiara improcedibile la domanda di divisione ereditaria perché le parti non hanno dato esecuzione all'ordine di mediazione demandata disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5-quater D.Lgs. 28/2010, precisando che il precedente esperimento della mediazione obbligatoria ante causam non esonera le parti dall'obbligo di attivare quella demandata, trattandosi di istituti distinti fondati su presupposti diversi.

Lunedi 11 Maggio 2026

La sentenza conferma un orientamento che incide direttamente sulla gestione delle controversie ereditarie in cui sia emersa, in corso di causa, una difformità edilizia che rende insoddisfacente una soluzione giudiziale.

Il Tribunale chiarisce che la mediazione obbligatoria ante causam e la mediazione demandata sono strumenti autonomi e non alternativi: il fallimento della prima non preclude né esaurisce l'obbligo di esperire la seconda; una volta emessa l'ordinanza di mediazione demandata, le parti non hanno margine di scelta: la mancata attivazione del procedimento entro il termine fissato determina automaticamente l'improcedibilità della domanda giudiziale, indipendentemente dalla condotta di ciascuna di esse.

La vicenda

Mevia e Lucilla convengono in giudizio il fratello Tizio chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria sorta sulla successione ab intestato della madre, avente ad oggetto un compendio immobiliare sito in Latina, composto da un'abitazione, un deposito e un'autorimessa. Le attrici deducono di aver invano tentato una divisione bonaria, ostacolata dall'uso esclusivo del convenuto, e di aver già esperito la mediazione obbligatoria ante causam, conclusasi senza accordo per mancata adesione di Tizio.

Nel corso del giudizio viene disposta una consulenza tecnica d'ufficio che accerta la presenza di difformità edilizia sull'immobile principale rispetto alla licenza di costruzione originaria. Rilevato che tale irregolarità rende giuridicamente non praticabile una soluzione giudiziale della controversia, il giudice — con ordinanza del maggio 2025 — dispone la mediazione demandata ai sensi dell'art. 5-quater D.Lgs. 28/2010, qualificandola espressamente come condizione di procedibilità della domanda. Le parti non attivano il procedimento. Con successiva ordinanza del febbraio 2026 viene posta la questione della procedibilità, e la causa è rimessa per la decisione.

La decisione

Il Tribunale dichiara improcedibile la domanda, sviluppando il proprio ragionamento su due piani distinti ma convergenti.

Sul piano della mediazione demandata, il giudice ricostruisce il quadro normativo chiarendo che:

  • l'art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 attribuisce al giudice un potere discrezionale e insindacabile di disporre la mediazione in qualsiasi fase del giudizio, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti;
  • una volta disposta, la mediazione demandata diviene obbligatoria per le parti, che non possono rimettere in discussione la valutazione del giudice sull'opportunità di tentarla;
  • il mancato esperimento comporta per espressa previsione normativa — art. 5-quater, comma 3 — l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Il Tribunale respinge l'argomento difensivo delle attrici secondo cui la mediazione ante causam già svolta renderebbe superflua quella demandata. I due istituti rispondono a logiche diverse: nella mediazione obbligatoria è il legislatore a individuare le materie che la richiedono in ragione del loro oggetto; nella mediazione demandata è invece il giudice a valutare, caso per caso, la "mediabilità" concreta della lite, a prescindere dall'oggetto e anche quando una mediazione obbligatoria si sia già conclusa negativamente. Si tratta quindi di modelli diversi e non alternativi, fondati su presupposti diversi.

Sul piano della divisibilità dell'immobile, il giudice richiama il principio delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 25021/2019) secondo cui «quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione, il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti», qualificando la regolarità edilizia come condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della possibilità giuridica, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. È proprio questa preclusione a una soluzione giudiziale che ha indotto il Tribunale a disporre la mediazione demandata: solo al di fuori del processo le parti potevano trovare una composizione adeguata ai loro interessi.

La compensazione integrale delle spese è motivata dal fatto che entrambe le parti erano onerata dell'obbligo di attivare la mediazione, e nessuna vi ha provveduto.

Allegato:

Tribunale Latina sentenza 736 2026

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.006 secondi