La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15785/2025 si sofferma nuovamente sulla applicabilità o meno della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. al reato di omesso versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figli minori,
Venerdi 9 Maggio 2025 |
Il caso: il Tribunale di Castrovillari applicava a Tizio la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ordine al delitto di omesso versamento dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio minorenne.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro propone ricorso in cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e illogicità della motivazione in quanto il Tribunale, con formule stereotipate, aveva giustificato la sussistenza dei requisiti della causa di non punibilità in assenza di qualsiasi elemento concreto ed in contrasto con le risultanze processuali: nel caso in esame, infatti, Tizio non aveva mai ottemperato al suo obbligo di versamento della somma di 300 euro mensili per il mantenimento del figlio minorenne con condotta permanente - sino alla data della sentenza emessa 1'8 luglio 2024 - dato dimostrativo dell' abitualità.
La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso, ribadisce quanto segue:
a) L'art. 570-bis cod. pen. punisce la condotta di chi «si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli;
b) nel caso di specie, a fronte dell'accertato protratto e totale inadempimento del versamento dell'assegno di mantenimento, per anni, a favore del figlio minorenne da parte del ricorrente, il Tribunale ha ritenuto «lesi in modo minimo» il bene giuridico tutelato dalla norma penale menzionata valorizzando le regalie, il «forte legame padre figlio, ma anche un forte legame con la famiglia del padre» e l'incensuratezza dell'imputato;
c) si tratta di argomenti apodittici, perché inidonei ad incidere sull'offensività della norma penale in esame, da valutare con particolare rigore soprattutto quando sia coinvolto, come nella specie, il best interest of the chi/d, principio immanente all'ordinamento interno: non può ritenersi che l'obbligo di mantenimento possa essere aggirato con regalìe o supplenza di terzi che non riducono l'offensività dell'illecito penale soprattutto quando il mancato versamento esprima una precisa ed ostinata deliberazione di non versare alla madre quanto dovuto per il figlio;
d) è ribadito pertanto il pirncipio per cui il delitto in esame, in quanto delitto a "consumazione prolungata" e in assenza di elementi espressivi di occasionalità, è caratterizzato dal progressivo aggravamento della lesione del bene giuridico tutelato che si verifica con i reiterati inadempimenti, così da essere escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.