Si segnala la sentenza n. 376/2025 del Tribunale di Cagliari in materia di obblighi e responsabilità del gestore del servizio idrico in caso di perdita occulta nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede contrattuale.
Venerdi 9 Maggio 2025 |
Il caso: Il Condominio Delta, in persona dell'amministratore, conveniva avanti al tribunale il Gestore del servizio idrico in opposizione all'ingiunzione di pagamento relativa alla fattura 2018 dell'importo di euro 94.822,33 per la fornitura di acqua potabile.
L'opponente rilevava che:
- la fattura del 20.02.2018 dell'importo di euro 94.822,33 era stata emessa in relazione ai consumi del periodo dal 01.06.2017 al 02.02.2018, evidenziando un aumento di consumi esorbitante rispetto a quelli medi condominiali dei periodi precedenti (11,92 mc/g contro 94,05 mc/g);
- a seguito di accertamenti era stata scoperta, dagli operai incaricati dall'opponente, una perdita occulta proveniente da una tubatura interrata nel giardino condominiale;
- il Condominio, con comunicazione inviata via PEC in data 04.04.2018, aveva informato il Gestore dell'esistenza della perdita occulta, chiedendo di poter attivare la procedura di sgravio per ottenere un nuovo conteggio dei consumi, basato su quelli medi dei periodi precedenti;
- il Gestore non aveva acconsentito a tale richiesta, non ritendo sussistente il requisito della non visibilità della perdita e aveva proceduto a notificare in data 19.04.2019 l'ingiunzione di pagamento per cui è causa.
Il gestore si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e deducendo che:
- il consumo anomalo era derivato dall'incuria dell'utente, posto che la perdita si era verificata all'interno del giardino condominiale in zona visibile;
- era comunque dovere dell'utente verificare periodicamente la lettura del contatore e segnalare la presenza di consumi anomali alla società, senza attendere il ricevimento delle fatture.
Il Tribunale adito, nell'accogliere parzialmente l'opposzione, osserva quanto segue:
a) in materia di perdite occulte, il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, che deve evidentemente avvenire secondo modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia del consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta;
b) l'adempimento o meno dell'utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonché di effettuare la cosiddetta autolettura, non esclude la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio distinto obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno;
c) nel caso di specie, il gestore del servizio idrico ha violato i principi della correttezza e della buona fede contrattuale poiché, pur avendo rilevato un consumo idrico palesemente anomalo, con un aumento da 11,61 mc/g a 94.05 mc/g rispetto ai precedenti periodi, aveva omesso di segnalare l'anomalia all'utente, limitandosi ad inviare la fattura nel mese di marzo dell'anno successivo a quello della lettura dei consumi: ciò non ha consentito all'utente di controllare la funzionalità dell'impianto e provvedere tempestivamente alla riparazione di eventuali perdite occulte all'interno delle proprie condutture idriche.