La prescrizione del diritto all'indennizzo per postumi permanenti

A cura della Redazione.
La prescrizione del diritto all'indennizzo per postumi permanenti

Con l'ordinanza n. 11899/2025 la Corte di Cassazione chiarisce da quale momento comincia a decorrere la prescrizione del diritto all'indennizzo in caso di postumi permanenti.

Venerdi 9 Maggio 2025

Il caso: Tizio, all'epoca dei fatti studente dell'Istituto Tecnico Commerciale, il 14.11.2009 si feriva ad una mano, rimasta "impigliata" in una porta; l'istituto scolastico frequentato da Tizio aveva stipulato un'assicurazione contro gli infortuni a beneficio degli studenti; invocando tale polizza, Tizio nel 2012 conveniva dinanzi al Giudice di pace la società assicuratrice Alfa, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea, mentre il tribunale, adito a seguito di appello dalla compagnia di assicurazione, rigettava la domanda evidenziando che:

a) Tizio guarì dalle lesioni il 2.1.2010;

b) da tale data iniziò a decorrere il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2952 c.c. (nel testo applicabile ratione temporis);

c) il primo atto interruttivo della prescrizione fu compiuto il 2.7.2012, e quindi dopo lo spirare del termine;

d) irrilevante era la circostanza che il 1.10.2011 Tizio si sottopose ad un intervento chirurgico alla mano, in quanto quell'intervento fu eseguito quando erano già consolidati i postumi permanenti.

Tizio ricorre in Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 2935 e 2952 c.c.: infatti, sebbene alla data del 2.1.2010 i sanitari certificarono la guarigione clinica dell'infortunato, tuttavia contestualmente consigliarono un intervento chirurgico correttivo, cui Tizio si sottopose il 1.10.2011: fino a tale data, pertanto, i postumi dell'infortunio si sarebbero dovuto considerare "meri postumi non permanenti e non immutabili".

Per la Cassazione la doglianza è infondata: sul punto chiarisce quanto segue:

  1. il ricorrente confonde il concetto di postumi non permanenti con quello di postumi emendabili: la tesi sostenuta dal ricorrente condurrebbe al paradossale effetto di far decorrere la prescrizione, quando l'infortunio sia emendabile con interventi d'elezione, dalle scelte del creditore; una interpretazione incoerente con la ratio dell'istituto della prescrizione, che è di ordine pubblico e certezza del diritto;

  2. da quanto premesso, discende il seguente principio di diritto: “Nell'assicurazione contro gli infortuni non mortali, la prescrizione del diritto all'indennizzo dovuto per il caso di postumi permanenti decorre dal giorno del consolidamento dei postumi, a nulla rilevando che in futuro essi potranno essere eliminati o ridotti con un apposito intervento" .

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 11899 2025

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