Contratto di assicurazione: la prescrizione decorre dalla costituzione di parte civile

Contratto di assicurazione: la prescrizione decorre dalla costituzione di parte civile

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 19517 del 4 agosto 2017 individua il dies a quo da cui comincia a decorrere la prescrizione in materia di assicurazione ex art. 2952 c.c nell'ipotesi di costituzione di parte civile del danneggiato.

Martedi 5 Settembre 2017

Il caso: i congiunti di G.G. convenivano in giudizio GLM chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal defunto, rispettivamente marito e padre degli attori, a causa di un vitellone di proprietà del convenuto, non adeguatamente custodito, il quale aveva fatto cadere a terra il G. con conseguente botta alla testa e relativo stato di coma, a cui era seguito il decesso del medesimo quattro anni dopo il fatto.

Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando la chiamata in causa del Fondo Assicurativo tra agricoltori, al fine di essere manlevato in caso di condanna.

Il Tribunale accoglieva in parte la domanda e condannava il convenuto al risarcimento dei danni liquidati, mentre dichiarava prescritta la domanda di manleva ai sensi dell’art. 2952 c.c., sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello.

Contro la sentenza della Corte d'appello propone ricorso M.G.L., lamentando, tra i vari motivi, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell'art. 2952 c.c..

Il ricorrente rileva:

  • di aver legittimamente chiesto alla propria società di assicurazione di tenerlo indenne in caso di condanna soltanto a seguito della notifica dell'atto di citazione da parte degli attori, avvenuta nel 2003;

  • la precedente costituzione di parte civile in sede penale non aveva alcun rilievo, perchè tale costituzione era stata revocata e la revoca comporterebbe la rinuncia anche all'azione civile; la prescrizione del diritto quindi non doveva essere dichiarata.

    La Cassazione, nel ritenere non fondato il motivo di doglianza, chiarisce quanto segue:

  • l'art. 2952 c.c., comma 3, stabilisce che nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di prescrizione "decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione";

  • nel caso di specie, è pacifico che il G. si costituì parte civile nel processo penale a carico del M. per i fatti oggetto del presente giudizio e che poi revocò la propria costituzione dietro pagamento di una somma;

  • la costituzione di parte civile rappresenta in modo chiaro la volontà del danneggiato di ottenere un risarcimento: correttamente la Corte d'appello ha considerato che l'exordium praescriptionis dovesse essere collocato nel 1997, quando ebbe luogo la suindicata costituzione;

  • altrettanto correttamente la sentenza impugnata ha stabilito che la revoca di quella costituzione in sede penale non poteva essere considerata equivalente alla rinuncia all'azione civile, stante la chiara diversità di presupposti tra le due diverse ipotesi;

  • la costituzione del defunto G. come parte civile in sede penale non poteva non mettere in allarme l'odierno ricorrente, che avrebbe dovuto tempestivamente attivarsi per sollecitare la manleva dell'assicurazione;

  • era semmai onere dell'odierno ricorrente dimostrare che la revoca della costituzione di parte civile si era accompagnata ad una totale rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria, ma tale profilo sia è neppure prospettato.

    Esito del ricorso: rigetto

Allegato:

Cass. civile Sez. III, Ordinanza del 04/08/2017 n.19517

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