I compensi spettanti ai consulenti tecnici d’ufficio nominati nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo “ante causam” vanno posti, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente il suddetto procedimento e saranno presi in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l’accertamento sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salvo l’ipotesi di compensazione, a carico della parte soccombente.
Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20139/2017, pubblicata il 17 agosto 2017.
IL CASO: La vicenda sottoposta all’esame dei Giudici di legittimità trae origine dalla richiesta di accertamento tecnico preventivo da parte di una condomina nei confronti del Condominio tesa ad accertare le cause delle infiltrazioni subite dall’immobile di sua proprietà facente parte del suddetto condominio e determinare le opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi. Nel corso del procedimento, nominato il consulente tecnico d’ufficio, il Presidente del Tribunale provvedeva alla liquidazione dei compensi spettante al suddetto ausiliario, ponendo il pagamento “a carico di tutte le parti in solido”. Avverso il decreto di liquidazione proponeva ricorso per Cassazione ex art. 111 Costituzione il Condominio. Il ricorso veniva proposto sulla scorta di un unico motivo con il quale veniva denunciata l’errata applicazione degli articoli 91, 92, 696 e 687 cpc. Secondo il Condominio ricorrente le spese dell’accertamento tecnico preventivo dovevano essere poste ad esclusivo carico della ricorrente.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha osservato che:
il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e segg. del codice di procedura civile si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente tecnico nominato dal Giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il Giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 cpc;
Il provvedimento di liquidazione delle spese a carico (anche) di una parte diversa dal ricorrente, che è tenuto ad anticiparle, non è previsto dalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo, e può perciò essere impugnato con ricorso straordinario per Cassazione (Corte di Cassazione, Sez. VI-2, 26/10/2015. 21756; Cassazione, Sez. II, 30/09/2015, n. 19498; Cassazione, Sez. II, 19/11/2004, nr. 21888);
Il regolamento delle spese è, invero, ancorato alla valutazione della soccombenza, presupponente l’accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall’attore, che esula dalla funzione dell’accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito;
A conclusione del procedimento di accertamento tecnico preventivo, le spese devono essere poste a carico della parte richiedente;
Le spese del procedimento saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito nel caso in cui venga acquisito l’accertamento tecnico che verranno poste, salvo il caso di compensazione, a carico della parte soccombente come spese giudiziali (cfr. Cassazione Sezione 3, 8/6/2017 n. 14268).
Pertanto, sulla scorta delle suddette osservazioni, i Giudici della Suprema Corte di Cassazione, non ritenendo il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, hanno accolto il ricorso proposto dal Condominio e decidendo nel merito hanno posto i compensi liquidati al Consulente Tecnico d’Ufficio a carico della parte richiedente (la condomina) l’accertamento tecnico preventivo.