Nel rapporto tra avvocato e cliente “privato” si applica il Foro del Consumatore.

Nel rapporto tra avvocato e cliente “privato” si applica il Foro del Consumatore.
Lunedi 4 Settembre 2017

Il rapporto tra avvocato e cliente, che si sia avvalso dell'opera del legale per motivi che esulano dalla sua attività professionale, rientra nell'ambito di operatività del Codice del Consumo (d.lgs.206/2005).

In tale senso si è pronunciato il Tribunale di Bari con la sentenza n. 3688 del 13 luglio 2017.

Il caso: l'avv. E. ottiene dal Tribunale di Bari un decreto ingiuntivo nei confronti di un suo cliente, C.N., che viene condannato a corrispondere al legale la somma di € 111.553,36, a titolo di competenze professionali per l'attività svolta nell'ambito di un procedimento penale, nel quale C., psicologo, era imputato per presunti reati commessi nella sua qualità di consigliere in seno all'Ordine degli Psicologi.

Il cliente C.N. proponeva opposizione al D.I. eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, essendo competente il foro di Firenze, luogo di residenza del medesimo, quale foro del consumatore ex d.lgs. n. 206/2005.

Il Tribunale di Bari ritiene fondata l'eccezione, e al riguardo ha occasione di precisare quanto segue:

  • la controversia ha ad oggetto il pagamento di un corrispettivo derivante da un contratto di prestazione d'opera intellettuale fra le parti, avente ad oggetto la difesa di C.N. in un processo penale;

  • il suddetto contratto si è concluso tra un professionista e un consumatore, rientrante quindi nell'ambito di operatività del Codice del Consumo, essendo indubbia la qualifica di “professionista” dell'avvocato e incontestabile la qualifica di “consumatore” dell'opponente;

  • per consumatore infatti si intende “la pesona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”; nel caso in esame, l'opponente si è rivolto all'avvocato per le tutela della propria sfera di libertà personale: la portata costituzionale di tale interesse fa regredire al rango di mera occasione l'attività nel cui contesto è maturato l'illecito penale contestaogli;

  • in ogni caso, la necessità di difesa e assistenza legale è sorta per l'opponente in un contesto che esula dall'attività professionale svolta, riguardando piuttosto la carica di consigliere: gli ordini professionali sono enti pubblici non economici, che operano per la tutela di interessi di tipo pubblicistico, e pertanto il soggetto che riveste la carica di consigliere agisce al di fuori di un'attività libero-professionale, finalizzata al perseguimento di interessi privatistici;

  • pertanto il foro competente è quello della residenza del consumatore; nel caso in esame il legale ha agito in via monitoria avvalendosi del foro speciale ex art. 637 co.3 cpc, mentre l'opponente risiede a Firenze: la competenza a conoscere la causa spetta al tribunale di Firenze, con conseguente declaratoria della competenza del Tribunale di Bari;

  • conseguenza diretta è la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo: essendo la competenza condizione di ammissibilità del decreto, la pronuncia di incompetenza comporta la caducazione del D.I. emesso.

Allegato:

Tribunale di Bari sentenza n.368872017

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