Si segnala l'ordinanza del 22 maggio 2017 del Giudice di Pace di Trapani, il quale affronta la questione delle conseguenze derivanti dalla inesistenza della procura alle liti rilasciata al difensore.
Venerdi 1 Settembre 2017 |
Il caso: in giudizio si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente l'invalidità della procura alle liti conferita dall'attore al proprio difensore: in particolare la procura era generica nel contenuto, conferita a margine dell’atto di citazione e non trasformata in file PDF autenticato digitalmente dal procuratore:
Parte attrice alla prima udienza di trattazione, depositava la procura alle liti su foglio separato, ivi indicando il procedimento de quo.
Il GdP di Trapani, nel rigettare l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta, osserva quanto segue:
l’art. 83 c.p.c. stabilisce che “la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione…del precetto. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deveessere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata sufoglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documentoinformatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediantestrumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia;
l’art. 182 cpc prevede tuttavia che “il giudice istruttore.....quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della procura alle liti o per larinnovazione della stessa; l'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”;
Fatte le suddette premesse, il GdP rileva che:
secondo l'ordinanza del Tribunale di Milano del 25/02/2015 è possibile estendere la previsione del novellato art. 182 c.p.c. anche all’ipotesi di inesistenza del negozio rappresentativo; in tal senso è l'orientamento prevalente della Cassazione in materia, che in diverse occasioni ha confermato la possibilità di estendere la c.d. sanatoria del novellato art. 182 c.p.c., non solo alle fattispecie di nullità, ma anche all’ipotesi estrema di inesistenza della procura alle liti (Cassa.Civ. n. 23166/2014);
peraltro le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 9217/2010), per il principio di conservazione della validità del rapporto processuale, ha affermato che “l'art. 182 c.p.c., comma 2 dev'essere interpretato, anche alla luce delle modifiche apportate, nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali”.
sempre le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 4248/2016, hanno precisato che “qualora la controparte abbia eccepito il difetto di rappresentanza processuale, sorge immediatamente in capo al rappresentato l’onere di sanare il vizio mediante produzione del documento mancante, mentre in caso di rilievo d’ufficio il giudice è tenuto a concedere un termine per la sanatoria”.