Rilevabilita' d'ufficio della nullita' contrattuale

Di Francesco Contino.
Rilevabilita' d'ufficio della nullita' contrattuale

Con la sentenza del 23 giugno 2016 n. 12996 la III sezione della Corte di Cassazione affronta il tema della rilevabilità officiosa della nullità nell’ambito contrattuale, rilevabile dal giudice ex art. 1421 c.c.

Mercoledi 17 Agosto 2016

Prima di passare ad esaminare la pronuncia della Suprema Corte, è opportuno ricostruire da un punto di vista meramente fattuale la vicenda odiernamente considerata.

Nella fattispecie, l’attore proponeva con atto di citazione ritualmente notificato in data 11 maggio 1998, domanda di risarcimento danni subiti a seguito di cure odontoiatriche maldestramente prestate dal convenuto.

La vicenda giudiziale vedeva decisioni di senso opposto da parte dei giudici di merito.

Il Tribunale di Teramo accoglieva la tesi favorevole all’attore e per l’effetto condannava parte convenuta al risarcimento di € 6.547,87; la Corte d’Appello de L’Aquila ribaltava invece il verdetto sancito dalla sentenza di primo grado, aderendo alla prospettazione instaurata da parte convenuta.

In seguito a quanto detto, veniva instaurato ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello.

La Corte, con ordinanza n. 13307 del 26 giugno 2015, ha rilevato la nullità del contratto di prestazione di opera professionale afferente alla richiesta di tutela giudiziale avanzata dall’attore, e in ossequio al disposto normativo dell’art. 384 comma 3 c.p.c. ha assegnato termine alle parti per la formulazione di osservazioni sulla medesima questione.

La sentenza in esame approfondisce le questioni che hanno condotto la Suprema Corte a pronunciare con ordinanza la nullità officiosa del contratto.

Nella complessa motivazione della sentenza, la Suprema Corte adduce diverse ragioni in base alle quali la nullità contrattuale va rilevata ex officio da parte dell’organo giurisdizionale adito; analizzando la motivazione della sentenza da un punto di vista logico, si evincono due principali ordini di motivazioni che spingono la Corte ad accogliere la tesi di una rilevazione officiosa della nullità:

  1. In primo luogo, viene richiamata la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata secondo la quale la nullità contrattuale deve essere pronunciata in ogni caso per impedire che a base di una decisione giurisdizionale venga posto un atto invalido o comunque viziato.

    A tal proposito vengono richiamati i principi stabiliti dalla sentenza n. 14828 del 4 settembre 2012 resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione.

    La rilevazione officiosa è da intendersi quale “indicazione alle parti di tale vizio”; a nulla rilevando un’espressa richiesta in tal senso da parte del ricorrente / resistente.

    In tale contesto, è ben concesso anche al giudice di legittimità supplire alle carenze motivazionali sul punto delle Corti di merito che hanno precedentemente affrontato la questione.

    Pertanto, nella posizione della Cassazione, l’accertamento negativo o positivo della sussistenza della nullità rappresenta una questione pregiudiziale in senso logico giuridico, rispetto alla questione di merito affrontata nel caso concreto.

  2. In secondo luogo, la Corte di legittimità prende spunto dalla vicenda in esame, e sulla scorta di una pregressa giurisprudenza (Cass. Sezioni Unite n. 26242 e n. 26243 del 12 dicembre 2014) che ammette la rilevabilità della nullità officiosa in tutti i casi di impugnativa negoziale, la Corte giunge a ritenere che la nullità in esame rappresenti una nullità di protezione.

    Nel caso concreto, la Suprema Corte aggiunge a quanto detto in precedenza il seguente principio di diritto ex art. 384 c.p.c.: “Il rilievo officioso della nullità contrattuale…non attiene soltanto alle azioni di impugnativa negoziale ma investe anche la domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale…” con ciò involgendo anche il caso odiernamente sottoposto all’attenzione dell’Ill.ma Corte.

    La Corte quindi ritiene, in linea con le argomentazioni previamente esposte, di rigettare la domanda attorea di risarcimento danni, in quanto essendo stata rilevata la nullità officiosa del contratto non ha più giustificazione (nelle parole della Corte “vive in ragione della presupposta validità ed efficacia del contrattola nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, art. 11, artt. 2229, 2231 e 1418 cod. civ., del contratto in questione si palesa come la ragione assorbente ai fini del rigetto della domanda di risarcimento danni per inadempimento dello stesso contratto”).

    D’altronde la Corte non poteva, a mio parere, agire in maniera diversa in quanto sulla qualificazione della domanda attorea si era ormai formato il giudicato interno.

    Difatti, in tal senso, si era espressa la Corte di Appello nella sentenza di secondo grado, che non è stata oggetto di alcuna doglianza da parte del ricorrente.

    Per l’effetto della omessa impugnazione la questione non poteva più essere affrontata dalla Corte, che ha espresso il principio contenuto nella sentenza in esame. 

  3. L’influenza determinante della giurisprudenza comunitaria.

    Decisivo è stato l’apporto della giurisprudenza comunitaria: in particolare, nella causa 0243/08 avanti la Corte di Giustizia della Comunità Europea, l’autorità giudiziaria comunitaria ha stabilito che il giudice deve esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale e, in quanto nulla, non applicarla.

    La giurisprudenza in esame è successivamente ripresa dalla decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza della Corte (prima sezione) in data 17 dicembre 2009.

 Testo integrale della sentenza n. 12996

Avv. Francesco Contino - Milano

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