PEC: il valore probatorio della ricevuta di avvenuta consegna

PEC: il valore probatorio della ricevuta di avvenuta consegna

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15035 del 21/07/2016 si pronuncia in merito al valore probatorio della Ricevuta di Avvenuta Consegna della PEC.

Martedi 9 Agosto 2016

Il caso: il titolare di una impresa individuale propone reclamo avverso la sentenza del Tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento.

Il ricorrente eccepisce in primo luogo di non avere avuto alcuna notizia dell’istanza di fallimento e della fissazione della udienza prefallimentare, evidenziando come il medesimo indirizzo PEC, cui la notifica risultava inviata dalla cancelleria, fosse attribuito a due diverse imprese commerciali, quella individuale dichiarata fallita e quella della societa’ D.L. s.r.l.

Inoltre, produce documentazione tesa a dimostrare la mancata ricezione di qualsiasi mail nel giorno indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna emessa dal gestore della posta elettronica certificata.

La Corte d’appello respinge il reclamo, rilevando:

a) per quanto riguarda la prima eccezione, non ricorre l’ipotesi di una comunicazione inoltrata ad un indirizzo elettronico non accessibile al reclamante perche’ utilizzato da un terzo, essendo stato lo stesso soggetto a comunicare il medesimo indirizzo PEC per le due imprese, individuale e societaria, da lui gestite.

b) quanto alla mancata ricezione del messaggio all’indirizzo PEC dell’imprenditore, la Corte d'Appello evidenzia tra l'altro che “l’allegazione circa la difformita’ dal vero della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC, necessitava di proposizione di querela di falso onde porre nel nulla detta attestazione”.

Il titolare della ditta propone quindi ricorso per Cassazione, censurando la decisione della Corte distrettuale laddove ha erroneamente ritenuto superabile la fidefacienza discendente dalla ricevuta di avvenuta consegna soltanto attraverso una querela di falso.

La Corte di Cassazione, pur rigettando il ricorso, si discosta dalla pronuncia del giudice di appello sul punto della valenza probatoria della Ricevuta di Avvenuta Consegna, osservando che:

  • il D.M. n. 44/2011 all'art.16 stabilisce che “le comunicazioni e le notificazioni telematiche su iniziativa del cancelliere, si intendono perfezionate nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario”, rinviando poi per i relativi effetti giuridici al D.Lgs. n. 82/2005 artt.45 e 48 (Codice dell’amministrazione digitale);

  • In forza del suddetto rinvio, ex art. 48 comma 2 D.Lgs. n. 82/2005, la trasmissione telematica del documento, salvo che la legge disponga diversamente, equivale "alla notificazione per mezzo della posta", mentre la data, l’ora di trasmissione e quella di ricezione del documento informatico trasmesso via PEC sono opponibili ai terzi “quando la notifica sia avvenuta in conformita’ alle disposizioni di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68”;

  • quindi, il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. "ricevuta di avvenuta consegna" (RAC), soggiungendo che questa ricevuta "fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario";

  • precisa la Suprema Corte, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico e’ pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso;

  • gli atti dotati di speciale efficacia di pubblica fede devono ritenersi in numero chiuso e insuscettibili di estensione analogica; nella normativa richiamata si discute in termini di "opponibilita’" ai terzi, ovvero di semplice "prova" dell’avvenuta consegna del messaggio, e ciò induce ad escludere che la legge abbia inteso espressamente riconoscere una qualsivoglia certezza pubblica alle attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata;

  • al contrario, per le notifiche a mezzo del servizio postale, l’attestazione apposta sull’avviso di ricevimento, con la quale l’agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi della L. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso: la diversa efficacia trae giustificazione dal fatto che la notificazione a mezzo posta costituisce un’attivita’ direttamente delegata all’agente postale dall’ufficiale giudiziario;

  • la notifica telematica invece avviene senza alcuna cooperazione da parte di un pubblico ufficiale e si conclude con l’emissione automatica di una ricevuta (la RAC), che viene poi sottoscritta digitalmente da un privato.

Il ricorso viene comunque rigettato in quanto il documento prodotto dal fallito non costituiva elemento di prova idoneo a superare la richiamata presunzione.

Testo della sentenza n. 15035

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